Abusi edilizi, valutazione unitaria e istanza di sanatoria non sospende la demolizione (TAR Calabria n. 98 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di opere abusivamente realizzate, la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, dovendosi apprezzare l’insieme dei manufatti nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Non è consentito scomporne una parte per negare l’assoggettabilità a una determinata sanzione demolitoria, giacché il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e non dal singolo a sé stante. La realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni comporta una trasformazione edilizia del territorio e necessita di un titolo edilizio, non potendosi qualificare come abuso minore. La mera presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Il Fatto

Nel 2009 i ricorrenti presentavano al Comune una DIA edilizia per la realizzazione di pensiline pertinenziali. Un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico accertava interventi in difformità dal titolo e in assenza di permesso di costruire, tra cui una pensilina e l’ampliamento di un manufatto adibito a garage. Seguiva un’ordinanza di demolizione, poi una prima sanatoria del garage nel 2006 e un permesso di costruire in sanatoria nel 2010 per l’ampliamento della copertura.

Nel luglio 2021 un nuovo sopralluogo congiunto con la Polizia Municipale accertava ulteriori opere abusive: la medesima pensilina, la chiusura con tamponamento in muratura della parte aperta del manufatto e una nuova tettoia in legno lamellare nel cortile retrostante. Il Comune adottava quindi una nuova ordinanza di demolizione, impugnata dai ricorrenti davanti al TAR con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un principio generale: gli abusi contestati vanno apprezzati nella loro idoneità complessiva a incidere sull’assetto edilizio del territorio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. St., sez. VI, n. 4568 del 2018 e Cons. St., sez. II, n. 8778 del 2022, il TAR ribadisce che l’opera abusiva va identificata con riferimento al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto unitariamente considerato.

Il primo motivo è infondato. La pensilina era già stata oggetto di una precedente ordinanza di demolizione del 2009, ormai consolidata. Dal raffronto tra i due provvedimenti emerge l’identità del manufatto. I ricorrenti, onerati ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., non hanno dimostrato né la conformità della pensilina alla DIA, né un’eventuale sanatoria antecedente al rinnovato potere sanzionatorio. Quanto alla dedotta qualificazione come abuso minore, il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 8 del 2025: la realizzazione di una tettoia di non ridotte dimensioni necessita di titolo edilizio.

Anche il secondo motivo è infondato. Dal raffronto tra i titoli in sanatoria del 2006 e del 2010 e lo stato dei luoghi riscontrato nel 2021 emergono difformità rilevanti. Il permesso del 2010 prevedeva solo l’ampliamento della copertura con leggera sopraelevazione, mentre il sopralluogo ha accertato la chiusura con tamponamento in muratura della parte originariamente aperta. L’esecuzione di tali opere, tendenti a realizzare un ulteriore ampliamento, determina l’abusività dell’intero manufatto per intervenuta modifica delle caratteristiche essenziali.

Il terzo motivo non reca censure, ma costituisce un mezzo confessorio dell’abusività. La presentazione dell’istanza di sanatoria, i cui esiti sono rimasti ignoti, non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, come confermato dalla giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 7486 del 2024. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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