Rinuncia al ricorso e incompatibilità del relatore nella definizione accelerata (Cass. civ. Sez. II n. 2329 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità anche quando la controparte dichiari espressamente di non accettarla, poiché l’accettazione non è condizione di efficacia dell’atto. In difetto di accettazione, le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del rinunciante. Il presidente di sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non versa in situazione di incompatibilità e può comporre, ed eventualmente presiedere come relatore, il collegio che definisce il giudizio, perché la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva. La definizione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non costituisce fase autonoma del giudizio di cassazione con finalità di riesame della proposta.

Il Fatto

Il Comune di Torremaggiore aveva ingiunto a due privati il pagamento di somme a saldo dell’acquisto del suolo e degli oneri di urbanizzazione, in relazione a un immobile assegnato in proprietà e realizzato in zona ricadente in un P.E.E.P. Gli ingiunti proponevano opposizione e il Tribunale di Foggia accoglieva il ricorso, annullando l’ordinanza.

La Corte di Appello di Bari rigettava il gravame principale del Comune e dichiarava assorbito quello incidentale condizionato dei controricorrenti, condannando l’appellante alle spese. Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi. Dopo la proposta di definizione anticipata, il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, depositava rinuncia; i controricorrenti dichiaravano di non accettarla.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di composizione del collegio. Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, il Collegio esclude qualsiasi incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata. Tale proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva.

La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non configura una fase distinta e autonoma del giudizio di cassazione, con contenuti e finalità di riesame e controllo sulla proposta stessa. Il soggetto che ha redatto la proposta può quindi far parte del collegio e, se nominato, svolgere il ruolo di relatore senza violazione del principio di imparzialità.

Nel merito, preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Comune, la Corte dichiara il ricorso estinto. La dichiarazione di inammissibilità dell’accettazione emerge dal comportamento processuale dei controricorrenti, che hanno espressamente dichiarato di non accettare la rinuncia stessa.

In difetto di accettazione, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna del ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti. La Corte precisa infine che, stante l’intervenuta rinuncia, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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