Conciliazione societaria: effetti sull’accertamento del socio da definire (Cass. civ. n. 6817/2026)
Principi di diritto (Massima)
La conciliazione giudiziale raggiunta dalla società in relazione all’accertamento del maggior reddito d’impresa pone la questione degli effetti sul distinto accertamento notificato al socio per redditi di partecipazione. La Corte ritiene meritevole di approfondimento nomofilattico stabilire se il socio, che abbia partecipato al medesimo grado di giudizio e sia anche legale rappresentante della società, possa ancora contestare l’an della pretesa tributaria dopo l’estinzione del giudizio societario per intervenuta conciliazione. La questione viene rinviata alla pubblica udienza.
Il Fatto
Un socio, titolare di una partecipazione pari al 49,72% e legale rappresentante della società, aveva ricevuto un avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione conseguente alla rettifica del reddito d’impresa della società per l’anno 2008. L’accertamento societario traeva origine dalla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.
I ricorsi della società e del socio erano stati riuniti. Nel corso del giudizio di primo grado la società aveva raggiunto un accordo conciliativo con l’Amministrazione finanziaria e il relativo giudizio era stato dichiarato estinto. Il socio non aveva aderito alla definizione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il suo ricorso, mentre il giudice d’appello aveva ritenuto che la conciliazione conclusa dalla società producesse effetti anche sull’accertamento del socio, almeno nei limiti del riconoscimento dell’inesistenza delle operazioni contestate.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che la definizione della pretesa tributaria tra società e Amministrazione possa costituire il presupposto per un autonomo accertamento nei confronti del socio, ma non determini automaticamente la fondatezza della pretesa individuale. Secondo tale impostazione, la conciliazione inciderebbe sulla base imponibile da assumere ai fini del reddito di partecipazione, senza precludere al socio la contestazione dei presupposti sostanziali dell’accertamento.
La Cassazione non prende posizione sulla fondatezza della censura. Individua però nella questione un problema privo di precedenti specifici e di rilevante interesse nomofilattico. Il punto riguarda la refluenza della conciliazione giudiziale societaria sulla posizione tributaria del socio, quando questi abbia partecipato al medesimo grado di giudizio, detenga una quota rilevante e rivesta anche il ruolo di legale rappresentante della società.
Assume particolare rilievo la circostanza che la conciliazione sia intervenuta previo parziale riconoscimento dell’inesistenza oggettiva delle operazioni poste a fondamento del maggior reddito d’impresa. Occorre quindi stabilire se tale definizione, pur non essendo stata sottoscritta dal socio, possa limitarne la possibilità di contestare l’esistenza stessa della pretesa tributaria derivata.
La Corte mantiene espressamente impregiudicata anche la seconda censura, relativa alle conseguenze processuali derivanti dalla riunione dei giudizi della società e del socio e dalla notificazione dell’appello. Ritenendo necessario un approfondimento nel contraddittorio orale delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
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