Retrodatazione cautelare: onere di provare l’anteriore desumibilità degli atti (Cass. pen. Sez. VI n. 2721 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione a catena, la parte che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può limitarsi a dedurre l’anteriore desumibilità del fatto di reato dagli atti del primo procedimento, ma deve provarla in termini puntuali già dinanzi al Tribunale del riesame. L’onere probatorio impone di dimostrare il deposito, nel procedimento in cui fu emessa la prima ordinanza e al momento della sua emissione, dell’informativa finale della polizia giudiziaria o di note di P.G. rispetto alle quali la successiva informativa non rechi elementi di novità. Le ipotesi di reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis cod. pen. possono concorrere formalmente, con la conseguenza che non è configurabile un automatico bis in idem associativo.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava la misura della custodia in carcere applicata a un indagato per il delitto di partecipazione, con ruolo apicale, a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante mafiosa, oltre che per numerosi reati fine in materia di stupefacenti ed estorsione. La vicenda si colloca in un filone investigativo successivo a un distinto procedimento, nell’ambito del quale era già stata emessa una precedente ordinanza coercitiva.
Avverso l’ordinanza del riesame il difensore proponeva due ricorsi, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per mancata retrodatazione dei termini di custodia, l’errata configurazione del delitto associativo in rapporto al sodalizio già oggetto del primo procedimento e la carenza di gravità indiziaria sui reati fine estorsivi. La questione centrale attiene al riparto dell’onere probatorio sull’anteriore desumibilità dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo profilo, comune a entrambi i ricorsi, è affetto da genericità. In tema di contestazione a catena, ricorda il Collegio, è onere della parte che invoca la retrodatazione provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto oggetto dell’ordinanza successiva, secondo il principio già affermato da Sez. 2 n. 6374 del 28.01.2015, Schillaci.
Tale onere non si esaurisce nella deduzione, ma richiede la dimostrazione puntuale già dinanzi al Tribunale del riesame. La parte deve provare il deposito, nel procedimento in cui fu emessa la prima ordinanza e al momento della sua emissione, dell’informativa finale della polizia giudiziaria, ovvero di note di P.G. rispetto alle quali la successiva informativa non presenti elementi di novità. Nel caso concreto questa dimostrazione è mancata: la deduzione difensiva si è fermata sul piano assertivo, senza offrire riscontri documentali idonei.
Di conseguenza, la lacuna probatoria impedisce di ravvisare vizi nella motivazione del provvedimento impugnato, che replica alle osservazioni difensive richiamando la conclusione delle operazioni di intercettazione nel 2023, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese successivamente all’esecuzione della prima ordinanza, nonché il deposito delle informative conclusive presso la Procura in data posteriore al rinvio a giudizio nel primo procedimento.
Quanto al secondo profilo, il motivo è generico nella parte in cui evoca un bis in idem tra l’ipotesi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e l’associazione di stampo mafioso del primo procedimento, alludendo in modo indimostrato alla coincidenza dei due sodalizi. La Corte richiama l’astratta ammissibilità del concorso formale tra le due fattispecie, secondo Sez. 6 n. 46301 del 30.10.2013, Corso. Il motivo è nel resto manifestamente infondato ove contesta la gravità indiziaria sul ruolo apicale dell’indagato, ampiamente motivata su dichiarazioni dei collaboratori e su un esteso compendio intercettativo.
Il terzo motivo, relativo alla gravità indiziaria dei reati fine estorsivi, è dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di deduzioni cui il Tribunale del riesame ha risposto in modo esauriente e non illogico. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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