Notifica a mezzo posta nel domicilio fiscale eletto vale anche per omonimo (Cass. civ. Sez. V n. 22500 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione dell’avviso effettuata presso il domicilio fiscale eletto dal contribuente in dichiarazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, è valida e prevale sulla residenza anagrafica, non essendo l’Amministrazione finanziaria tenuta a verificarne l’attualità e l’esattezza. La notifica si perfeziona con le formalità previste dagli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. nel comune di domicilio fiscale, senza necessità di ricerca del destinatario in luoghi diversi; la successiva consegna della raccomandata a soggetto omonimo non incide sulla validità della notificazione già perfezionata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento per complessivi euro 271.681,00 a titolo di Irpef, Irap, Iva, addizionali, sanzioni e interessi, fondata su due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2005 e 2006. Il contribuente impugnava la cartella deducendo la nullità degli atti presupposti, mai notificatigli.
La CTP di Brindisi respingeva il ricorso. In sede di appello la CTR della Puglia, sezione di Lecce, riformava la decisione e annullava la cartella, ritenendo non notificati gli avvisi di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale della individuazione del domicilio fiscale rilevante per la notifica degli atti impositivi. Il contribuente aveva indicato in tutte le dichiarazioni dei redditi, compresa quella presentata poco prima della notifica, un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica. Tale indicazione, secondo l’art. 60, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 nella versione all’epoca vigente, integra una vera e propria elezione di domicilio.
La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui al dovere del contribuente di dichiarare il domicilio fiscale non corrisponde alcun obbligo dell’Amministrazione di controllarne l’attualità. In caso di originaria difformità tra residenza anagrafica e domicilio dichiarato, la notificazione presso quest’ultimo indirizzo deve ritenersi valida, anche mediante compiuta giacenza.
Nessuna revoca efficace dell’elezione era intervenuta: la revoca, per la versione dell’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, richiedeva un atto comunicato al competente ufficio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e la dichiarazione successiva aveva anzi ribadito l’elezione nel medesimo indirizzo.
Quanto alla consegna della raccomandata a soggetto omonimo, la Corte osserva che la relata attestava il mancato reperimento delle persone abilitate ex art. 139 cod. proc. civ., l’esperimento delle formalità dell’art. 140 cod. proc. civ. e l’invio della raccomandata. Con tale invio la notifica si è perfezionata: è irrilevante che a ritirare l’atto sia stato un omonimo, atteso che il perfezionamento era già avvenuto.
Il quarto motivo, relativo a motivazione omessa o apparente, è dichiarato assorbito. Il ricorso è accolto nei primi tre motivi, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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