Cessazione della materia del contendere in appello e spese secondo soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. V n. 15863 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in via di autotutela dell’atto impositivo impugnato, intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, con conseguente caducazione delle pronunce di merito non passate in giudicato. La decisione impugnata va pertanto cassata senza rinvio, non essendo più attuale la regolamentazione del rapporto controverso. Quanto alle spese, nel processo tributario la cessazione della materia del contendere è disciplinata dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992: le spese restano a carico della parte che le ha anticipate solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, mentre negli altri casi si applica il criterio della soccombenza virtuale. La compensazione è ammessa quando l’autotutela non consegua a una manifesta illegittimità originaria dell’atto, ma a un comportamento processuale conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ.. Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla cessazione della materia del contendere, misurandosi esso sui soli casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità.
Il Fatto
Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza di appello che aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione della decisione di primo grado. Quest’ultima si era pronunciata su un avviso di intimazione di pagamento di imposta di successione emesso nei confronti del ricorrente.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente deposita istanza, con documentazione sopravvenuta, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna della controparte alle spese, a seguito dell’annullamento dell’iscrizione a ruolo posta a base dell’intimazione impugnata, disposto in relazione alla posizione di altro erede. La difesa erariale aderisce alla cessazione della materia del contendere ma chiede la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, che fa venir meno l’oggetto stesso del giudizio, priva le parti dell’interesse a una pronuncia ormai inutile sulla regola del rapporto sostanziale. Ne deriva che la sentenza impugnata non può passare in giudicato e va cassata senza rinvio, come ritenuto in precedenti conformi (Cass. n. 5641/2015; Cass. n. 9753/2017; Cass. n. 17817/2016; Cass. n. 18125/2019).
Il collegio sottolinea la peculiarità del processo tributario rispetto a quello civile ordinario. La cessazione della materia del contendere vi è espressamente disciplinata dall’art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, che ne prevede la declaratoria con decreto presidenziale o con sentenza, e che regola il regime delle spese. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese restano a carico di chi le ha anticipate; negli altri casi si ricorre al criterio della soccombenza virtuale. Il riferimento è alla sentenza n. 274 del 2005 della Corte costituzionale, che dichiarò l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., del previgente testo della disposizione.
L’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 rende applicabili al giudizio di legittimità le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, e la giurisprudenza ha ripetutamente applicato l’art. 46, comma 1, d.lgs. cit. alle ipotesi di cessazione verificatesi in pendenza del ricorso per cassazione (Cass. nn. 27815, 23377, 18622, 18621 e 14634 del 2019).
Sul regolamento delle spese, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la compensazione può essere disposta ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. cit. quando l’autotutela consegua non a una manifesta illegittimità originaria dell’atto, ma a un comportamento processuale conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ., eventualmente premiabile con la compensazione (Cass. n. 19947/2010; Cass. n. 9174/2011; Cass. n. 3950/2017; Cass. n. 22231/2011). Tale evenienza non ricorre nel caso concreto: l’Amministrazione ha sostanzialmente confermato l’errore iniziale, non tenendo conto del valore della quota riconosciuta al contribuente che aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario.
In conclusione, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la decisione impugnata e, applicando la soccombenza virtuale, pone le spese di legittimità a carico solidale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate riscossione. Quanto al contributo unificato, ne esclude il raddoppio, misura eccezionale e di stretta interpretazione applicabile ai soli casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità (Cass. n. 23175 del 12/11/2015; Cass. n. 6888/2015; Cass. n. 19562/2015).
Nota della Redazione
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