Ottemperanza e condanna del Ministero per esecuzione del giudicato sul bonus docenti (TAR Lazio n. 10166 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta elettronica per la formazione del personale docente, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, è titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con mod. dalla l. n. 30/1997. In tale sede, l’amministrazione non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma è tenuta a dare integrale esecuzione alla decisione, anche mediante l’attivazione della provvista economica dovuta per ciascun anno di servizio prestato. L’inerzia persistente dell’amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in sostituzione dell’ente inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della carta elettronica per la formazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della stessa con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio, fino alla concorrenza complessiva di euro 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2023/2024. L’amministrazione, tuttavia, rimaneva inerte, non dando esecuzione al giudicato. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione resistente nelle forme prescritte. Era, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza, limitandosi a una memoria di pura forma.
Il Collegio ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), concludendo che la pretesa della ricorrente doveva trovare accoglimento, non avendo l’amministrazione dimostrato di aver adempiuto. In sede di ottemperanza, ha precisato il TAR, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili, configurandosi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla decisione in modo puntuale e integrale.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, il quale avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione nel successivo termine di 60 giorni, su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la criticità sistemica determinata dall’inerzia persistente dell’amministrazione nel corrispondere il bonus docenti. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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