Contesta in appello l’appartenenza del credito alla cartolarizzazione: è fatto nuovo inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 12872 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione, proposta per la prima volta in appello, circa l’appartenenza dello specifico credito al novero di quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione pubblicata in G.U. è inammissibile, poiché presuppone l’accertamento di un fatto impeditivo diverso rispetto alle contestazioni svolte in primo grado e contrasta con il sistema delle preclusioni. Tale rilievo onerava l’attore/opponente di contestare la circostanza già con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., al fine di consentire alla controparte, con la seconda memoria, di produrre il documento necessario a provare la sussistenza della legittimazione attiva della cessionaria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania respingeva l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di una società di cartolarizzazione nei confronti dei mutuatari, in relazione a un contratto di finanziamento concluso nel 2008.

I debitori avevano contestato la legittimazione attiva della cessionaria, sostenendo che la pubblicazione dell’operazione di cartolarizzazione non integrasse prova del trasferimento del credito, ma mera ragione di opponibilità della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha scrutinato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1264 e 2697 c.c., 112, 115, 116 e 345 c.p.c. e 58 t.u.b., sostenendo che la questione dell’appartenenza del credito al perimetro della cartolarizzazione non fosse nuova.

La Corte ha ritenuto il motivo radicalmente infondato, condividendo la valutazione di novità operata dalla corte territoriale. Nel primo grado di giudizio, gli opponenti avevano contestato esclusivamente la cessione del credito dall’originaria contraente alla banca (in realtà risultante da fusione per incorporazione) e la valenza probatoria della pubblicazione, reputata mera condizione di opponibilità.

La censura concernente la mancata inclusione dello specifico credito nell’elenco di quelli ceduti, per non essere stata provata la decadenza dal beneficio del termine, è stata qualificata come un tema nuovo in appello. Tale rilievo, infatti, presupponeva la dimostrazione di un fatto impeditivo diverso, onerando l’attore di una prova documentale che non avrebbe più potuto produrre in grado di appello.

La Corte ha precisato che il ricorrente aveva l’onere di contestare tale circostanza già con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in modo da consentire alla controparte, con la seconda memoria, di produrre il documento idoneo a dimostrare la legittimazione. Il secondo motivo, concernente la prova dell’erogazione del prestito, è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a sollecitare un nuovo giudizio sul fatto, precluso in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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