Revocatoria fallimentare delle rimesse e onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 15481 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse eseguite su conto corrente scoperto, perché l’operazione possa essere qualificata come bilanciata e quindi sottratta all’azione revocatoria, è necessario che la funzione solutoria della rimessa venga meno in virtù di accordi tra solvens e accipiens che la destinino a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamento, potendo tale accordo essere desunto da fatti concludenti solo quando la specularità tra le operazioni evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale. Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto a confutare specificamente le contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili, salvo che le censure all’elaborato peritale siano puntuali e specifiche. Il ricorso per cassazione che lamenti l’omessa pronuncia su un motivo di appello o la statuizione d’inammissibilità per difetto di specificità è inammissibile se non riporta il contenuto del motivo di gravame nella misura necessaria a consentire alla Corte il controllo senza esame dei fascicoli, non essendo sufficiente il rinvio all’atto d’appello. In caso di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5°, c.p.c., il ricorrente ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono tra loro diverse.
Il Fatto
La banca aveva proposto appello avverso la sentenza con cui il tribunale di Ancona aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti del fallimento, delle rimesse eseguite dalla società poi fallita sui conti correnti alla stessa riconducibili, per una somma complessiva di oltre un milione e mezzo di euro. La corte d’appello, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il gravame, ritenendo che le rimesse fossero consistenti e durevoli e che un versamento di importo rilevante non potesse considerarsi un’operazione bilanciata, difettando la prova di uno specifico accordo tra banca e correntista. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dal fallimento, con intervento poi rinunciato della cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il primo motivo in parte infondato e per il resto inammissibile. Quanto al dedotto vizio di motivazione, ha ricordato che il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l’obbligo motivazionale con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Tuttavia, per infirmare la sentenza che abbia recepito le conclusioni della consulenza, il ricorrente ha l’onere non solo di allegare di aver rivolto critiche alla consulenza già dinanzi al giudice a quo ma anche di trascriverne i punti salienti nel ricorso, onde consentirne la valutazione in termini di decisività. Nella specie la ricorrente non si era confrontata realmente con la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto non specificamente contestato l’accertamento del consulente.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non trattava la questione della consistenza e durevolezza sotto il profilo prospettato, e la ricorrente non aveva indicato in quale specifico atto del grado precedente la questione fosse stata dedotta, onere necessario per consentire alla Corte il controllo ex actis prima dell’esame del merito. I motivi di ricorso possono infatti investire solo questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado.
Il terzo motivo, concernente la natura bilanciata della rimessa, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che, per escludere la revocabilità delle rimesse su conto scoperto, è necessario che venga meno la funzione solutoria in virtù di accordi che destinino la rimessa a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni, potendo tale accordo essere desunto anche da fatti concludenti solo quando la specularità evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale. La sentenza impugnata aveva tuttavia spiegato perché nel concreto non potesse ritenersi integrata la natura bilanciata, con un apprezzamento di fatto la cui critica si risolveva in un’inammissibile censura di merito.
Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile per violazione dell’onere gravante sul ricorrente in caso di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5°, c.p.c., di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e di dimostrarne la diversità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore del controricorrente e alla sanzione di cui all’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., attesa la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.