Memoriale e calunnia nel processo di rinvio dopo la condanna europea (Cass. pen. Sez. I n. 13512 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riapertura del processo di cui all’art. 628-bis cod. proc. pen., l’esecuzione della sentenza della Corte EDU che ha accertato la violazione dell’art. 6 della Convenzione è circoscritta agli atti dichiarativi che ne sono stati direttamente investiti. Le violazioni del diritto all’assistenza difensiva e all’assistenza linguistica, riferite alle audizioni notturne, non si estendono al memoriale redatto di proprio pugno dall’indagata nella lingua madre, dopo l’informazione sui diritti e la nomina di un difensore: esso resta acquisibile come corpo del reato di calunnia. La calunnia è reato di pericolo a dolo generico e si configura anche quando la falsa incolpazione sia prospettata in forma dubitativa, sempre che il denunciante conosca l’innocenza dell’accusato. Il giudicato interno è recessivo solo entro i limiti dell’accertamento convenzionale, che non può essere ampliato in sede di rinvio.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, era stata condannata per calunnia aggravata ai danni del proprio datore di lavoro, indicato come autore di un omicidio avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007. Assolta dall’omicidio, riportava condanna per il solo reato di calunnia, divenuta definitiva dopo il rigetto del ricorso del 2013 e l’annullamento, nel 2015, della sola aggravante del nesso consequenziale.

Adita la Corte EDU, questa accertava la violazione dell’art. 3 della Convenzione sul piano procedurale e dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lettere c) ed e), quanto alle dichiarazioni notturne. La difesa attivava allora il rimedio di cui all’art. 628-bis cod. proc. pen. La sentenza rescindente n. 47183 del 2023 accoglieva il ricorso, disponeva la riapertura del processo e demandava al giudice di rinvio la verifica sulla residua utilizzabilità del memoriale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la fisionomia del rimedio introdotto dall’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, che accentra in Cassazione la valutazione preliminare del dictum europeo e della sua reale incidenza sul giudicato. Il giudicato interno è cedevole solo nei limiti segnati dall’esigenza di rimuovere gli effetti pregiudizievoli accertati in sede sovranazionale, secondo il principio già espresso dalla Corte cost. n. 113 del 2011.

Il compito del giudice di rinvio si articolava in due passaggi: stabilire se il memoriale rientrasse nel perimetro dell’accusa e, in caso affermativo, rivalutarne la natura calunniosa. Sul primo punto la motivazione della sentenza impugnata è laconica, ma la soluzione è corretta. Trattandosi di un fatto processuale, la Cassazione può prenderne diretta cognizione, poiché ciò che rileva è la bontà della soluzione e non la completezza dell’argomentazione.

La Corte ritiene che l’accusa si sia legittimamente ampliata sino a ricomprendere il manoscritto. Esso fu acquisito dal giudice di primo grado anzitutto come corpo del reato, e il documento, in quanto tale, era obbligatoriamente sequestrabile. La tardiva produzione, l’iniziativa della parte civile e l’assenza di contestazione nei termini non inficiano l’esito, poiché l’imputata era consapevole del mutamento ampliativo e vi prestò acquiescenza, senza mai dedurre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, peraltro ormai preclusa.

Nessuna lesione dell’equo processo è ravvisabile sul punto. La giurisprudenza europea consente l’estensione anche implicita dell’imputazione nel corso del giudizio, purché l’accusato possa esercitare i propri mezzi difensivi a tempo debito, evenienza verificatasi nella specie.

Quanto al terzo motivo, la valutazione di merito sulla natura calunniosa del memoriale è esaustiva e coerente e non è rivisitabile in legittimità. L’interpretazione data dalla Corte EDU in termini di ritrattazione non è vincolante, perché il giudice europeo non ha esaminato in modo diretto il documento, collocato fuori dal suo perimetro. Il reato resta integrato anche se la responsabilità del terzo è prospettata in forma dubitativa, purché il denunciante conosca l’innocenza dell’accusato: la reiterazione della falsa incolpazione non era inverosimile né grottesca e conservò piena attitudine lesiva. Sussiste il dolo generico, desumibile dal perdurante silenzio serbato dall’imputata dopo la consegna del manoscritto. La dosimetria della pena, infine, non è arbitraria né illogica, essendo ancorata all’invariata intensità del dolo e alla gravità del pregiudizio della vittima. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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