Intercettazioni oltre il reato originario e nuove emergenze investigative (Cass. pen. Sez. 4 n. 1859 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, i risultati acquisiti in un procedimento sono utilizzabili in relazione a reati diversi da quello per il quale sono stati originariamente disposti, purché al momento dell’emergenza investigativa sussistessero i presupposti legali per l’acquisizione, come nel caso di delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Il mutamento dell’addebito, anche per effetto della sopravvenuta esclusione di una circostanza aggravante, non determina l’inutilizzabilità delle captazioni, la quale consegue solo se i presupposti per disporle mancassero già al momento dell’autorizzazione. L’utilizzabilità si estende anche nei confronti di soggetti terzi, diversi da quelli indicati nel decreto autorizzativo, poiché la legge richiede indizi di reato e non di colpevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari aveva condannato due soggetti per il furto di un ingente quantitativo di sughero, contestando le circostanze aggravanti della destinazione a pubblico servizio e dell’esposizione alla pubblica fede. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma, escludeva l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., relativa alla destinazione a pubblico servizio, e dichiarava il non doversi procedere per mancanza di querela per i capi a) e b), rideterminando la pena per il solo capo c).
La vicenda traeva origine da attività di intercettazione disposta in un diverso procedimento, per atti intimidatori. Nel corso delle operazioni emergevano elementi relativi a furti aggravati, per i quali si procedeva in un nuovo procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i ricorsi, esaminando congiuntamente le doglianze relative all’utilizzabilità delle risultanze captative. Il collegio ha ribadito che l’utilizzazione “esterna” delle intercettazioni è consentita per i reati che, al momento dell’emergenza investigativa, presentavano i presupposti dell’arresto obbligatorio in flagranza, come nel caso di specie.
Ha richiamato il principio secondo cui il mutamento dell’addebito, anche per effetto dell’esclusione di una circostanza aggravante, non determina l’inutilizzabilità dei risultati dell’attività tecnica, la quale consegue solo se i presupposti mancavano al momento dell’autorizzazione delle stesse. La valutazione deve quindi essere effettuata con carattere di fluidità e provvisorietà, incontrando come unico limite quello dell’arbitrarietà dell’originaria prospettazione accusatoria.
La Corte ha precisato che tale principio si applica non solo al reato per il quale l’intercettazione fu disposta, ma anche a quelli emersi nel corso dell’ascolto, siano essi connessi o meno. Ha inoltre respinto la tesi della difesa secondo cui le captazioni sarebbero inutilizzabili nei confronti di soggetti non indicati nel decreto autorizzativo, osservando che la legge richiede indizi di reato e non di colpevolezza.
Quanto alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., la Corte ha ritenuto infondate le censure, rilevando che la prova della proprietà comunale dei terreni non era stata validamente contestata e che le allegazioni difensive sulla recinzione dei terreni degradavano a mere asserzioni fattuali, non supportate da elementi di prova.
La Corte ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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