Bis in idem parziale ed evasione permanente con revoca della condanna (Cass. pen. Sez. I n. 13515 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di evasione, reato permanente il cui momento consumativo coincide con l’allontanamento dal luogo di detenzione o con il mancato rientro nel termine in caso di permesso premio, la duplice condanna per il medesimo fatto storico integra bis in idem parziale quando la seconda decisione abbia giudicato soltanto la frazione iniziale della condotta già oggetto di pronuncia sull’intero periodo di permanenza. Il rapporto di continenza tra le regiudicate impone di dare esecuzione alla sentenza che ha statuito sull’intero periodo e di revocare l’altra di più contenuta portata, con ricorso allo strumento dell’art. 669 cod. proc. pen., espressione del generale principio del ne bis in idem. Sul piano processuale, la requisitoria del Procuratore generale, depositata in cancelleria nei termini dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., è a disposizione delle controparti e non richiede specifica comunicazione o notificazione ad opera dell’Ufficio.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva riconoscersi il bis in idem processuale, ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., o in subordine la continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a due condanne per evasione. La prima, divenuta irrevocabile, riguardava il reato accertato unitamente a resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e false generalità, con pena complessiva ex art. 81, cpv., cod. pen. di due anni di reclusione. La seconda, parimenti irrevocabile, riguardava l’evasione accertata in epoca anteriore, con pena di un anno di reclusione.

Secondo il giudice dell’esecuzione, le evasioni erano state commesse in tempi diversi, il che escludeva il dedotto bis in idem, né emergevano indici esteriori di una programmazione unitaria delle condotte. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la duplice condanna avrebbe riguardato il medesimo fatto storico, integrante reato permanente, avendo egli usufruito di un permesso premio giornaliero e non facendo rientro in istituto, per essere poi rintracciato e giudicato una seconda volta.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione processuale della difesa. Il procedimento è regolato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: fino a quindici giorni prima della camera di consiglio il Procuratore generale presenta le richieste e le parti possono depositare motivi nuovi, memorie e memorie di replica. Gli atti depositati in cancelleria sono a disposizione delle controparti, che conoscono i termini e possono prenderne visione, senza che il contraddittorio esiga una specifica comunicazione o notificazione d’ufficio. Il principio vale anche per la trasmissione telematica degli atti. Non trovano più applicazione, invece, le disposizioni derogatorie della fase pandemica richiamate dalla difesa, relative ai soli procedimenti cartolari.

Nel merito il ricorso è fondato. L’evasione è reato permanente: il momento consumativo coincide con l’allontanamento dal luogo di detenzione o con il mancato rientro nel termine in caso di permesso premio, mentre lo stato di consumazione perdura finché non venga meno la condizione di evaso, come affermato da Sez. 6, n. 38864 del 13/10/2021.

Entrambe le sentenze irrevocabili hanno giudicato la medesima condotta di evasione, iniziata con il mancato rientro dal permesso premio e protrattasi ininterrottamente fino all’arresto. La prima ha giudicato l’intero periodo di permanenza; la seconda ha giudicato il medesimo reato limitatamente alla frazione iniziale della condotta permanente.

Ne deriva che il fatto oggetto della seconda sentenza è interamente contenuto in quello già giudicato: si è verificata un’ipotesi di bis in idem parziale, che non si sottrae all’applicazione dell’art. 669 cod. proc. pen.. Sussistendo un rapporto di continenza tra le regiudicate, riferite a un reato permanente accertato in stadi diversi di consumazione, occorreva dare esecuzione alla sentenza pronunciata sull’intero periodo e revocare l’altra di più contenuta portata. Si sarebbe così adottato, a posteriori, il rimedio impiegabile ove i giudizi fossero stati celebrati in concomitanza, con conflitto positivo di competenza e concentrazione davanti al giudice della causa di maggiore ampiezza.

L’art. 669 cod. proc. pen. è norma che risolve i problemi della coesistenza di giudicati in presenza di una loro patologica duplicazione, anche parziale, e costituisce espressione del generale principio del ne bis in idem, volto a scongiurare che per lo stesso fatto, o per segmenti coincidenti, si svolgano più procedimenti o siano mantenute in vita plurime decisioni. L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi: va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuova valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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