Liberazione anticipata per lavoro di pubblica utilità: competente il magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 12007 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liberazione anticipata è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in virtù del rinvio di cui all’art. 76 l. n. 689/1981 all’art. 47, comma 12-bis, l. n. 354/1975 e dell’equiparazione legale alle pene detentive operata dall’art. 57, comma 1, l. n. 689/1981. La competenza a decidere sulla richiesta spetta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69, comma 8, e dell’art. 69-bis, comma 4, l. n. 354/1975, che provvede con ordinanza reclamabile al tribunale di sorveglianza. L’eventuale incompetenza del giudice dell’esecuzione determina l’annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti all’autorità competente.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Bergamo dichiarava l’inammissibilità della richiesta di liberazione anticipata presentata da un soggetto sottoposto alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritenendo l’istituto inapplicabile a tale tipologia di sanzione.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione in favore del magistrato di sorveglianza e l’erronea applicazione degli artt. 57 e 76 l. n. 689/1981 e dell’art. 47, comma 12-bis, l. n. 354/1975.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione dell’applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, richiamando i propri precedenti che ne hanno affermato la concedibilità. La natura non detentiva della sanzione non è stata ritenuta elemento dirimente, valorizzandosi il parallelismo sistematico tra il lavoro di pubblica utilità e l’affidamento in prova al servizio sociale.
Tale parallelismo trova fondamento nell’art. 76 l. n. 689/1981, il quale estende alle pene sostitutive, in quanto compatibili, l’art. 47, comma 12-bis, l. n. 354/1975 che disciplina la detrazione di pena per l’affidato in prova. L’applicazione dell’istituto non risulta incompatibile, anche in considerazione dell’equiparazione a ogni effetto giuridico alla pena detentiva stabilita dall’art. 57, comma 1, l. n. 689/1981, risultando anzi conforme alla ratio dell’intera disciplina delle pene sostitutive.
Accertata l’applicabilità del beneficio, la Corte ha esaminato la questione di competenza, affermando che la decisione spetti al magistrato di sorveglianza. L’art. 69, comma 8, l. n. 354/1975 attribuisce infatti a tale organo il compito di provvedere con ordinanza sulla riduzione di pena per liberazione anticipata, mentre il successivo art. 69-bis, comma 4, ne regola il procedimento, prevedendo il reclamo al tribunale di sorveglianza.
La Corte ha evidenziato che la disposizione di cui all’art. 69-bis, comma 4, pur successiva alla riforma delle pene sostitutive operata dal d.lgs. n. 150/2022, ha ribadito espressamente la competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, superando i dubbi che potevano sorgere in ragione della competenza del giudice dell’esecuzione in ordine alle altre questioni relative all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Varese per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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