Mendacio in interrogatorio e colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 6291 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per accertare se l’interessato abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con giudizio ex ante e con iter motivazionale autonomo rispetto al processo di cognizione, verificando non se la condotta integri reato, ma se essa abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce condotta volontaria valutabile ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto, non essendo equiparabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva. L’autonomia tra i due giudizi non consente di desumere il dolo o la colpa grave da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate, ma non impedisce di utilizzare gli stessi fatti accertati nel giudizio penale, anche quando questo si sia concluso con l’assoluzione fondata sugli stessi elementi posti a base della misura cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto ad arresti domiciliari per un periodo complessivo di novantadue giorni, in relazione a reati poi definiti con assoluzione in primo grado e con declaratoria di non luogo a procedere per altri. I suoi eredi proponevano richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione patita dal dante causa.
La Corte di appello di Roma rigettava la richiesta, ravvisando una colpa ostativa nel comportamento tenuto dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia. Avverso tale ordinanza gli eredi proponevano ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei principi consolidati. Richiamando la Sez. 4 n. 3359 del 22/9/2016, dep. 2017, La Fornara, ribadisce che la valutazione sulla colpa ostativa deve svolgersi con giudizio ex ante e con percorso motivazionale autonomo rispetto al merito. Le Sez. 4 n. 2145 del 13/1/2021, Calzaretta, e Sez. 4 n. 34438 del 2/7/2019, Messina, confermano che possono utilizzarsi gli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione, poiché il diverso esito assolutorio è fisiologicamente correlato alle differenti regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella dibattimentale, valendo solo in quest’ultima il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Il collegamento con il principio delle Sezioni Unite n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, e con la Sez. 4 n. 46469 del 4/9/2018, Colandrea, è esplicito: l’autonomia tra i due giudizi esclude che il dolo o la colpa grave possano desumersi da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate.
Su queste basi la Corte ritiene corretta la decisione impugnata. La Corte della riparazione ha posto l’accento sulle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia, valutate come contraddittorie e poco credibili, e ha individuato la colpa ostativa sul piano processuale nel mendacio.
Il passaggio decisivo è il richiamo alla Sez. 4 n. 24608 del 21/05/2024, Rv. 286587-01, secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 188/2021, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, integra condotta volontaria equivoca, poiché la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte esclude il vizio motivazionale. Il quadro indiziario emergente al momento dell’adozione della misura, valutato ex ante, era idoneo a configurare i gravi indizi di colpevolezza; la sentenza di assoluzione non aveva escluso né la materialità del fatto né la disponibilità dell’autovettura in capo all’interessato. Quanto al riconoscimento fotografico, la Corte rileva che la difesa ha allegato l’esito solo parzialmente, senza produrre il verbale con le relative foto, rendendo l’argomento non autosufficiente, e che lo stesso Gip aveva tenuto conto dell’esito incerto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali; nulla per le spese in favore del Ministero resistente, non avendo la memoria offerto alcun contributo alla dialettica processuale.
Nota della Redazione
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