Riparazione per errore giudiziario, onere di contestazione dei titoli detentivi (Cass. pen. Sez. IV n. 6294 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per errore giudiziario, il ricorrente che si limiti a contestare in modo apodittico le risultanze del provvedimento emesso in sede di rinvio, senza confrontarsi con la ratio decidendi che ha analiticamente indicato la decorrenza di ciascuna pena espiata e i titoli detentivi idonei a giustificare la detenzione, propone un motivo meramente avversativo e generico, come tale inammissibile. Il giudice del rinvio, che dia conto delle pene espiate per reati successivamente amnistiati, dei provvedimenti di fungibilità e dei giorni di liberazione anticipata, osserva puntualmente il dictum della sentenza rescindente. È inammissibile, perché eccentrico rispetto all’oggetto del ricorso e estraneo al devolutum, il motivo che invochi un principio mai posto dal ricorrente in sede di merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la riparazione dell’errore giudiziario dopo essere stato prosciolto in sede di revisione dal reato di omicidio premeditato e da quello di detenzione e porto illegale di arma da sparo, per i quali era stato condannato all’ergastolo. Il procedimento ha conosciuto due annullamenti con rinvio: una prima ordinanza della Corte d’Appello di Perugia del 17 luglio 2019 aveva rigettato l’istanza, sul rilievo che nel periodo considerato, dal 22 febbraio 1987 al 14 ottobre 1993, il ricorrente era gravato da plurimi titoli di detenzione per pene temporanee. La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 marzo 2021, aveva annullato rilevando la mancanza di un riferimento analitico alle pene espiate. Il giudice del rinvio, con ordinanza del 3 novembre 2021, aveva nuovamente rigettato; la Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 gennaio 2023, aveva ancora annullato per inosservanza delle prescrizioni del rinvio. La Corte d’Appello di Perugia, con l’ordinanza del 4 ottobre 2023, ha rigettato la richiesta, e contro tale provvedimento è stato proposto il ricorso.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che nel periodo indicato la detenzione fosse fondata esclusivamente sul titolo poi revocato: aveva addotto un computo dei provvedimenti di cumulo e delle vicende estintive idoneo, a suo dire, a fissare la scadenza della pena temporanea al 22 febbraio 1987.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché meramente avversativo e generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte ha ricostruito il dictum della sentenza rescindente, con cui era stato chiesto al giudice del rinvio di verificare se, nel periodo oggetto della domanda, vi fossero titoli detentivi che avessero reso giustificata la detenzione e di accertare se la pena sofferta fosse stata computata nella determinazione delle pene per i reati non revocati o amnistiati. Il giudice del rinvio ha dato conto delle due ulteriori condanne all’ergastolo riportate dal ricorrente, una delle quali per fatto commesso durante l’espiazione e la detenzione in carcere.
La Corte di Perugia ha ricostruito il provvedimento di cumulo del 12 marzo 1986, corretto il 19 aprile 1986, e quello successivo del 31 marzo 1989, indicando analiticamente le sentenze comprese, l’incidenza dei condoni e delle amnistie, i giorni di liberazione anticipata e la pena residua espiabile. In particolare, tenendo conto dei provvedimenti di clemenza e dello scomputo della condanna revocata, il giudice del rinvio ha individuato al 31 marzo 1989 una pena da espiare superiore al periodo che, secondo il ricorrente, sarebbe stato sofferto senza titolo.
Di fronte a tale percorso, il motivo è avversativo e non si confronta con la ratio decidendi. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio ha calcolato in detrazione anche la pena di anni sei mesi sei di reclusione oggetto della condanna poi revocata in sede di revisione, e ha tenuto conto dei giorni di liberazione anticipata, pur dando atto che in alcuni casi il beneficio era stato revocato. Generica è anche la censura sulla data di decorrenza della pena.
Infine, è inammissibile il motivo con cui si invoca il principio dello scioglimento del cumulo e della riduzione della metà della pena temporanea, per applicazione analogica dell’art. 184, primo comma, cod. pen.: tale principio è eccentrico rispetto all’oggetto del ricorso e richiama un tema estraneo al devolutum indicato dalla sentenza rescindente. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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