Messa alla prova e attenuanti generiche sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 183 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione dell’imputato maggiorenne alla sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale. Si tratta di un giudizio prognostico, condotto sulla scorta degli indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. Parimenti incensurabile è il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva, implicando una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 07/06/2024, ha confermato la responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, la mancata ammissione alla messa alla prova e il diniego delle attenuanti generiche con prevalenza sulla contestata recidiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — relativo alla responsabilità per ricettazione — è inammissibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese. Il giudice di merito ha evidenziato l’assenza di una attendibile spiegazione circa l’origine della merce di provenienza furtiva. I motivi, quindi, non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, richiamando Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997. La valutazione degli elementi probatori è riservata in via esclusiva al giudice di merito, che ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Quanto alla mancata ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova, il motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, secondo cui l’ammissione è subordinata al vaglio discrezionale del giudice circa la possibilità di rieducazione e inserimento sociale, insindacabile in legittimità se sorretto da adeguata motivazione. Risulta inconferente il richiamo all’art. 131-bis cod. pen. contenuto nel motivo, che attiene alla non punibilità per particolare tenuità del fatto e non alla messa alla prova.
Infine, il diniego delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva è manifestamente infondato. La Corte richiama Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010: la valutazione è discrezionale e sfugge al sindacato di legittimità se sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso concreto il giudice di merito ha richiamato l’assenza di segnali di resipiscenza, la gravità del fatto e il notevole quantitativo di merce di valore. Il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., senza che sia necessario prendere singolarmente in osservazione tutti gli elementi ivi indicati.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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