Messa alla prova e detenzione domiciliare possono coesistere se armonizzabili (Cass. pen. Sez. VI n. 36023 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione del processo con messa alla prova, disposta ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen. per sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato, è illegittima quando il giudice ometta di confrontarsi con la circostanza che lo stesso imputato sia stato ammesso alla misura della detenzione domiciliare, non incompatibile in astratto con l’esecuzione delle prescrizioni del programma. Rientra nel vizio di violazione di legge la motivazione apparente, che ricorre quando il provvedimento ometta del tutto di esaminare un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte e, singolarmente considerato, idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. La misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova disposta ex art. 168-bis cod. pen. in altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni, purché perduri il presupposto della prognosi favorevole e dell’idoneità del programma. Non rileva, a tal fine, la sequenza temporale dei provvedimenti.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari ha revocato, ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova emessa nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
La revoca è fondata sul sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato, tratto in arresto in esecuzione pena. Nel ricorso si denuncia la violazione del contraddittorio per omesso avviso e il travisamento del fatto, non avendo il giudice considerato che l’imputato era stato ammesso alla detenzione domiciliare, misura in astratto compatibile con la messa alla prova.
La Motivazione della Corte
La Corte annulla con rinvio al Tribunale di Castrovillari. Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La ricostruzione difensiva è smentita dall’iter processuale: l’udienza in esito alla quale fu emessa l’ordinanza impugnata era stata fissata in rinvio di quella precedente, nella quale si era data atto della nuova composizione del giudice con rinnovazione degli atti. Dal verbale risulta la presenza di un sostituto processuale del difensore di fiducia e la discussione delle parti, con conclusioni contrapposte. Le parti sono state quindi messe in grado di interloquire sui presupposti della revoca, con pieno esercizio dei diritti di difesa.
È invece fondato il secondo motivo. L’ordinanza di revoca è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen. Costituisce principio pacifico che in tale vizio rientra la motivazione apparente, la quale ricorre quando il provvedimento ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte e, singolarmente considerato, idoneo a determinare un esito opposto, o quando il giudice incorra in un travisamento della situazione di fatto che, collegata ai presupposti giuridici, conduca a un risultato che omette l’esame della peculiarità del caso concreto.
Nel caso in esame è certo che l’imputato non era più ristretto in regime detentivo: era stato ammesso alla misura della detenzione domiciliare. Proprio lo stato detentivo, per la sua incompatibilità con l’esecuzione delle prescrizioni del programma, aveva determinato la revoca.
La Corte richiama il principio secondo cui la detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova disposta ex art. 168-bis cod. pen. in altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni. Il giudice monocratico non ha esaminato questo aspetto, sul presupposto che l’imputato fosse detenuto. Non rileva la sequenza temporale dei provvedimenti, perché in entrambi i casi non si è in presenza di violazione delle prescrizioni o di commissione di un nuovo reato, ma di provvedimenti che i giudici competenti possono armonizzare, ove perduri il presupposto della prognosi favorevole e dell’idoneità del programma.
Nota della Redazione
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