Estradizione, esigenze cautelari e ricorso per sola violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 36027 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Contro le ordinanze che decidono sulle richieste di revoca o di sostituzione delle misure custodiali adottate in procedura estradizionale, a norma degli artt. 718 e 719 cod. proc. pen., è ammesso esclusivamente il ricorso per cassazione per violazione di legge, restando escluso il sindacato sulla motivazione. Il radicamento sul territorio nazionale costituisce criterio valutabile anche con riguardo alle esigenze cautelari nella procedura di estradizione, non essendo nozione confinata alla disciplina del mandato di arresto europeo. La mera presenza occasionale dello straniero, priva di legami familiari, lavorativi o di stabile insediamento, giustifica il ritenuto pericolo di fuga e l’esclusione degli arresti domiciliari.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale applicata nell’ambito di un procedimento estradizionale attivato su richiesta dell’autorità giudiziaria degli Stati Uniti. I reati oggetto della domanda sono l’associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica e reati connessi, tra cui l’accesso non autorizzato a sistemi informatici e il furto di identità.

La Corte territoriale ha fondato il rigetto sul concreto pericolo di fuga, desunto dall’assenza di collegamenti stabili con il territorio nazionale, escludendo perciò anche la sostituzione con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce tre motivi: con il primo, la violazione degli artt. 715 e 597 cod. proc. pen., per essersi la Corte pronunciata sulla gravità indiziaria, questione non devoluta; con gli altri due, la contestazione delle esigenze cautelari e dell’inidoneità degli arresti domiciliari, avendo egli prodotto documentazione attestante la volontà di permanere in Italia.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il collegio territoriale si è limitato a ribadire la sussistenza della gravità indiziaria. Il riferimento è pertanto incidentale e non costituisce motivo fondante della decisione, con la conseguenza che difetta l’interesse a impugnare un dato argomentativo sostanzialmente irrilevante.

Sui restanti motivi, la Corte ricorda che, pur formalmente proposti per vizio di legge, essi tendono a introdurre un sindacato sulla motivazione. Per consolidata giurisprudenza, contro le ordinanze che decidono sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure adottate a norma dell’art. 718 cod. proc. pen., in virtù di quanto previsto dall’art. 719 cod. proc. pen., può essere proposto esclusivamente il ricorso per cassazione per violazione di legge, come affermato da Sez. VI n. 4497 del 18/11/1997, dep. 1998.

Il percorso argomentativo muove da un dato testuale: l’art. 718 cod. proc. pen. non disciplina espressamente l’impugnazione delle ordinanze rese sulle richieste di revoca o sostituzione. Trova quindi applicazione la previsione più generale dell’art. 719 cod. proc. pen., che per le ordinanze applicative consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

Nel merito, la Corte esclude il vizio di omessa motivazione. Il collegio territoriale ha segnalato che la presenza in Italia del ricorrente era meramente occasionale, circostanza che rende di per sé sussistente il rischio di allontanamento. La disponibilità di un appartamento in locazione non è stata ritenuta sintomo di collegamento stabile, essendo la locazione precaria e limitata nel tempo. Il riferimento alla mancanza di uno stabile radicamento non integra violazione di legge, poiché la Corte di appello ha valorizzato l’assoluta mancanza di legami familiari, lavorativi o di stabile presenza, tali da indurre a una valutazione di maggior favore sul piano cautelare. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *