Riesame reale: interesse nasce dall’avvio dell’esecuzione del sequestro (Cass. pen. Sez. II n. 36034 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame di misure cautelari reali, l’interesse del destinatario all’impugnazione sorge dal momento in cui il sequestro ha avvio esecutivo, che può realizzarsi anche con il solo blocco dell’operatività dei conti da parte degli istituti di credito, indipendentemente dalla formale apprensione materiale dei beni. La declaratoria di inammissibilità del riesame fondata sulla mancata esecuzione del provvedimento ablativo presuppone l’accertamento effettivo di tale circostanza: il tribunale è tenuto a verificare d’ufficio se l’assenza dei verbali di esecuzione dipenda dall’ineseguito titolo ovvero dall’omessa trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente, non potendosi addossare al ricorrente l’onere di provare la mancata esecuzione, trattandosi di adempimento ricadente sugli uffici giudiziari.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al denaro costituente profitto del reato. Il tribunale ha rilevato che il sequestro non era ancora stato eseguito e ne ha dedotto l’assenza di un interesse concreto e attuale al gravame.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. per errata declaratoria di inammissibilità. Risultava dalla documentazione che l’ordine di esecuzione del sequestro era stato emesso dal Pubblico Ministero e notificato agli istituti di credito interessati e allo stesso indagato, con perquisizione locale e personale e conseguente sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il provvedimento del tribunale si fonda sulla mancata esecuzione, al momento della proposizione del riesame, del decreto che ha disposto il sequestro di denari e quote societarie riferibili all’indagato. Dall’ineffettività del titolo, non ancora portato in esecuzione, si è dedotta la mancanza di interesse, sul presupposto che non potrebbe essere restituito ciò che non è stato sottratto.
Tale premessa risulta però smentita dalla documentazione allegata al ricorso. Il decreto genetico ha trovato pronta esecuzione da parte del Pubblico Ministero, che ha emesso e notificato un ordine con cui si disponeva la comunicazione a vari istituti di credito della necessità del blocco dei conti riferibili all’indagato e la nomina di un amministratore giudiziario per le società, oltre a perquisizione personale e locale e sequestro. Non vi è quindi dubbio sull’avvio dell’esecuzione e sul materializzarsi della condizione per il deposito del ricorso per riesame, che a norma dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. le parti possono presentare entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro.
La Corte richiama il principio secondo cui il sequestro preventivo di somme giacenti su conto corrente, ancorché formalmente non ancora eseguito, può produrre l’effetto di indisponibilità dei beni già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al blocco del conto, con contestuale insorgenza dell’interesse all’impugnazione in capo al destinatario.
Quanto al merito, il tribunale, nel dichiarare l’inammissibilità, non ha fatto riferimento alla documentazione trasmessa ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen. dall’autorità procedente, alla sua completezza e a quanto da essa desumibile, né ha confutato l’attestazione dell’avvenuta esecuzione della misura. In caso di dubbio, non potendovi essere prova positiva di una circostanza negativa quale la mancata esecuzione, il tribunale avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori per fugare ogni incertezza sulla completezza della documentazione pervenuta in via ufficiosa o sulla correttezza delle allegazioni di parte.
Non è possibile porre a carico del ricorrente l’onere di allegare la prova dell’esecuzione né far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali, trattandosi di adempimenti ricadenti sull’autorità procedente. Il tribunale del riesame, prima di dichiarare la carenza di interesse, era tenuto a verificare ex officio se la mancanza dei verbali dipendesse dalla mancata esecuzione del provvedimento ovvero dall’omessa trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente. L’annullamento consegue con rinvio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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