Condono edilizio frazionato e illegittimità dei permessi in sanatoria (Cass. pen. Sez. III n. 5158 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di sanatoria edilizia deve considerare l’unità immobiliare nel suo complesso ed essere relativa a opere il cui volume non superi i limiti di legge. È illecito l’espediente di frazionare un unico fabbricato abusivo in plurimi interventi, con distinte domande di condono, per aggirare il limite volumetrico. I permessi a costruire in sanatoria così ottenuti sono illegittimi e il giudice penale dell’esecuzione può disconoscerne l’effetto caducatorio dell’ordine di demolizione. L’integrazione istruttoria mediante nuova perizia rientra nel potere discrezionale del giudice, che non è tenuto a motivare in modo specifico il diniego quando aderisce alle risultanze già acquisite.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato le richieste di revoca dell’ordine di demolizione relativo a un complesso immobiliare abusivo accertato con sentenza del 1998, divenuta irrevocabile. I ricorrenti sostenevano che, dopo quella condanna, erano intervenute due sanatorie in loro favore, oltre a una sospensiva disposta dal TAR Campania sull’acquisizione al patrimonio comunale.

Gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio e l’erronea applicazione della disciplina sul condono edilizio, sul presupposto che il sopralluogo della Polizia Municipale avesse accertato tre villette unifamiliari e non un unico fabbricato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo profilo, i giudici di legittimità hanno rilevato che il vizio è generico per aspecificità: la difesa non si confronta con la motivazione del giudice dell’esecuzione. La Corte territoriale aveva già riconosciuto l’affidabilità della relazione tecnica del consulente della Procura Generale e non aveva ritenuto necessaria, ai fini della decisione, una nuova perizia.

Il Collegio ha qualificato tale scelta come esercizio di un potere discrezionale, motivato in modo non manifestamente illogico. L’integrazione istruttoria ha carattere eccezionale e si dispone solo quando è indispensabile decidere. Il giudice dell’esecuzione poteva dunque fondarsi sugli elementi già acquisiti, ritenendo superfluo l’apporto di un ulteriore consulente.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha confermato che le concessioni in sanatoria erano illegittime perché non conformi alla legge. La domanda di sanatoria deve considerare l’unità immobiliare nel suo complesso e riguardare opere con volume complessivo non superiore ai 750 mc. Nel caso di specie, l’originario fabbricato abusivo era stato suddiviso in sei unità, con ampliamenti ulteriori, e in circa quattordici anni erano state presentate sei distinte domande di condono, tutte relative a volumetrie inferiori al limite legale.

Richiamando un proprio precedente, la Corte ha ribadito che è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente più opere non collegate tra loro quando le stesse sono finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto. I permessi in sanatoria non possono quindi travolgere l’ordine di demolizione, essendo pacifico il potere del giudice penale di non applicare il condono e di dare corso alla procedura demolitoria. Le ulteriori deduzioni di fatto non sono riproponibili, perché relative a un accertamento coperto da giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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