Presunzione art. 275 c.p.p. e decorso temporale nel reato associativo (Cass. pen. Sez. 2 n. 5422 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce una doppia presunzione: la prima relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, la seconda, assoluta, in ordine all’adeguatezza della sola misura carceraria, superabile esclusivamente nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis dello stesso articolo. Il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superare tale presunzione, la quale impone di minimizzare il dato meramente cronologico. La sentenza di assoluzione per fatti analoghi ma diversi, pronunciata in un procedimento cd. “gemello”, non costituisce automaticamente fatto nuovo idoneo a inficiare la gravità del quadro indiziario, ove le imputazioni non siano sovrapponibili e il giudice di merito abbia esplicitamente considerato la pronuncia liberatoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato l’appello proposto nell’interesse di un soggetto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, avverso l’ordinanza del Tribunale dibattimentale di Benevento che aveva a sua volta negato l’istanza di sostituzione della misura. La richiesta concerneva reati di cui agli artt. 416-bis e 81, 110 e 629 cod. pen., relativi a condotte risalenti al 2018 e alla partecipazione, con ruolo apicale, a un’associazione di tipo camorristico.
Il ricorrente lamentava la mancata valutazione, da parte dei giudici di merito, della sentenza di assoluzione “per non avere commesso il fatto” pronunciata in un procedimento definito “gemello”, avente ad oggetto un’identica contestazione associativa e tre reati fine, riferiti agli stessi compartecipi e al medesimo contesto territoriale e temporale. Tale decisione, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere considerata un fatto nuovo rilevante per la verifica della persistenza della gravità del quadro indiziario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, privi di un effettivo confronto con l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato e, comunque, manifestamente infondati.
Nel merito, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame, che aveva ritenuto la misura non suscettibile di alleggerimento in ragione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la quale impone di minimizzare il dato cronologico del tempo già trascorso in detenzione. La pronuncia liberatoria allegata dalla difesa era stata esplicitamente considerata dal Tribunale, che aveva però correttamente rilevato come l’unico punto di contatto tra i due procedimenti fosse la comune origine dalle medesime attività di indagine, mentre le vicende processuali restavano riferite a episodi storico-fattuali diversi.
Quanto alla dedotta sovrapponibilità delle imputazioni, la Suprema Corte ha rilevato la genericità delle deduzioni difensive, osservando come l’editto imputativo riportato dal Tribunale evidenziasse la funzionalità della militanza camorristica per molteplici attività delittuose dell’associazione, quali la commissione di usure, l’acquisizione di appalti, il condizionamento della politica locale e la contrapposizione armata con organizzazioni rivali. Il ricorrente si era invece limitato a trascrivere l’elenco dei compartecipi dell’altro procedimento, senza chiarire la natura dell’associazione né la reale identità dei reati fine.
La Corte ha quindi ribadito il consolidato principio per cui la presunzione di pericolosità, ancorché non assoluta, non risulta vinta da elementi di segno contrario quando la prognosi infausta di recidivanza sia confermata da precedenti penali gravi e dalle emergenze investigative circa la contiguità ai vertici della criminalità organizzata. In tale quadro, il solo decorso del tempo non è elemento sufficiente a superare i requisiti di attualità e concretezza del pericolo. Nessun margine è stato infine ravvisato per censurare il diniego della misura degli arresti domiciliari, dichiarando il ricorso inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.