Inderogabili i minimi tariffari forensi anche senza fase istruttoria (Cass. civ. Sez. II n. 31672 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I minimi tariffari forensi, come risultanti dal d.m. n. 55/2014 dopo le modifiche introdotte dall’art. 1 d.m. n. 37/2018, sono inderogabili in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione tra le parti. L’eliminazione dell’espressione «di regola» ha sottratto al giudice il potere di liquidare al di sotto del minimo con motivazione, consentendo la sola riduzione entro i limiti percentuali fissati dalla norma. Il parametro tabellare riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione» impone di riconoscere il relativo compenso anche quando l’istruttoria in senso proprio non si sia svolta, restando l’importo riferibile alla sola trattazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la sentenza del Giudice di Pace che, accogliendo la domanda di annullamento di cartelle di pagamento per infrazioni al Codice della Strada, aveva liquidato le spese di giudizio in misura inferiore ai valori minimi del d.m. n. 55/2014. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12193/2021, aveva dichiarato infondato il gravame, compensando le spese del grado.
Il giudice dell’appello aveva argomentato che nelle liquidazioni ex d.m. n. 142/2012 e d.m. n. 55/2014 non sussisterebbe un vincolo ai valori medi, dovendo il compenso essere quantificato tra minimo e massimo, entrambi derogabili con motivazione. L’assenza di fase istruttoria e la celerità del giudizio, esauritosi in una sola udienza, giustificavano secondo il Tribunale la liquidazione sotto i minimi.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione civile accoglie il ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, applicabile ratione temporis, e dell’art. 91 cod. proc. civ. La modifica normativa ha precisato che la riduzione rispetto al valore medio non può superare il 50 per cento, elevato fino al 70 per cento per la sola fase istruttoria, mentre l’aumento può eccedere la percentuale fissata nell’80 per cento.
Il punto decisivo è l’eliminazione dell’espressione «di regola» dal potere di riduzione del giudice. Proprio quella formula aveva giustificato l’orientamento precedente, che ammetteva la liquidazione sotto i minimi con adeguata motivazione. La Corte conferma l’inderogabilità dei minimi tariffari, richiamando il proprio orientamento costante.
Il Collegio verifica la compatibilità di tale assetto con il diritto eurocomunitario. La giurisprudenza della CGUE, a partire dalle sentenze del 23.11.2017, C-427/16 e C-428/16, aveva rimesso al giudice nazionale la valutazione sulla necessità delle restrizioni. Nella successiva sentenza del 25.01.2024, C-438/22, la Corte di giustizia ha ribadito l’obbligo di disapplicare i regolamenti sugli importi minimi contrari all’art. 101, par. 1, TFUE.
La Cassazione osserva però che presupposto di quella pronuncia è l’accertamento della natura anticoncorrenziale della tariffa. Nel nostro ordinamento le tariffe forensi, pur approntate dal CNF, sono sottoposte al vaglio dell’autorità statale e trasposte in decreti ministeriali previo parere del Consiglio di Stato. La potenziale restrizione risulta quindi giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico, quali la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia.
Un ulteriore argomento muove dall’assimilazione tra minimi tariffari ed equo compenso, ex art. 13-bis legge n. 247/2012, che presidia non solo l’interesse del professionista, ma anche l’art. 24 Cost. Resta ferma la possibilità di accordi in deroga, operando l’inderogabilità solo in assenza di pattuizioni. Quanto alla fase istruttoria, il parametro tabellare è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione»: il mancato svolgimento dell’istruttoria non esclude il computo, restando l’importo riferibile alla trattazione. La Corte cassa e decide nel merito, liquidando le spese per tutti i gradi nei minimi.
Nota della Redazione
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