Correzione dell’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (Cass. civ. Sez. III n. 31671 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ., trattandosi di omissione rilevabile dal testo stesso del provvedimento. L’istanza di correzione può essere proposta dallo stesso difensore, senza che rilevi che il ricorso sia stato proposto in nome dell’assistito munito di procura speciale. Il giudice dispone l’inserimento degli incisi mancanti nella parte motivazionale e in quella dispositiva del provvedimento da correggere, con conseguente attribuzione delle spese al difensore antistatario.
Il Fatto
Con l’ordinanza n. 7389/24, depositata il 19 marzo 2024, la Corte aveva definito la controversia rigettando il ricorso proposto da una delle parti, con condanna alle spese in favore di ciascun controricorrente. Nel provvedimento, tuttavia, non era stata recepita l’istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore che si era dichiarato antistatario.
Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale, rilevando che il Collegio aveva liquidato le spese senza attribuirle al difensore antistatario, nonostante la richiesta contenuta negli atti difensivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’omissione come errore materiale. La mancata attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario non costituisce, infatti, un vizio di giudizio, ma una mera difformità tra quanto richiesto e quanto statuito, rilevabile dal tenore del provvedimento.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’omessa liquidazione delle spese in favore del difensore antistatario è emendabile a norma dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Viene citata, per tutte, Cass. Sez. U., ord. 27 novembre 2019, n. 31033.
Quanto alla legittimazione, la Corte osserva che il ricorso è stato proposto in nome dell’assistito munito di procura speciale; ne consegue che l’istanza deve ritenersi proveniente dalla parte, restando fermo che il procedimento di correzione può essere attivato anche dal difensore.
Il ricorso risulta inoltre notificato al ricorrente in cassazione quale soccombente. In accoglimento dell’istanza, la Corte dispone l’inserimento, nella parte motivazionale, dell’inciso relativo alla distrazione in favore del difensore e, in quella dispositiva, del corrispondente inciso dopo le parole “in favore di ciascun controricorrente”. Manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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