Minimo tariffario inderogabile e fase istruttoria ineludibile: principi sulla liquidazione delle spese (Cass. civ. n. 4142 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il minimo tariffario previsto dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, ancorché la causa sia di natura seriale o documentale. La liquidazione non inferiore ai minimi tabellari non richiede motivazione, mentre l’esercizio del potere discrezionale tra minimo e massimo non è sindacabile in cassazione. Il compenso per la fase istruttoria-trattazione è ineludibile, anche quando non si sia svolta alcuna attività istruttoria e la causa sia stata definita in un’unica udienza. La maggiorazione per la redazione informatica degli atti, di cui all’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, nel testo introdotto dal d.m. n. 147/2022, è obbligatoria, ma la misura percentuale, fino al 30%, è rimessa alla discrezionalità del giudice in rapporto alla concreta utilità agevolativa.

Il Fatto

La Corte d’Appello de L’Aquila rigettava il gravame proposto dalla ricorrente, docente a tempo determinato, avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il beneficio della “Carta Docente” per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. L’appello concerneva esclusivamente la quantificazione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 dal primo giudice, che la ricorrente riteneva incongrua rispetto ai valori tabellari, chiedendo la rideterminazione del compenso in base al d.m. n. 55/2014.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, accogliendoli nei limiti indicati, e ha dichiarato inammissibile il terzo. Con riferimento al primo motivo, ha affermato che, anche ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, il giudice non può in alcun caso diminuire il compenso oltre il minimo tariffario, che nel caso di specie era pari a € 1.314,00. L’orientamento che imponeva al giudice di motivare lo scostamento dai valori medi si inscriveva nella fase in cui era discussa l’inderogabilità dei minimi, superata dalla giurisprudenza successiva. La liquidazione al di sotto del minimo è quindi illegittima, senza che rilevi la natura seriale della causa o l’assenza di attività istruttoria.

La Corte ha poi escluso che l’art. 151 d.a.c.p.c. potesse giustificare la riduzione del compenso per la mera possibilità di riunione con altra causa analoga, essendo la riduzione ivi prevista subordinata all’effettiva unitaria trattazione. Ha inoltre censurato l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il compenso per la fase istruttoria non sarebbe dovuto in una causa documentale, ribadendo che tale fase è ineludibile e comprende la trattazione, con la conseguenza che il minimo tariffario va sempre riconosciuto.

Quanto alla maggiorazione del 30% per la redazione informatica degli atti, la Cassazione ha chiarito che la modifica apportata dal d.m. n. 147/2022 ha reso obbligatorio l’aumento, ma ha trasformato la misura in un massimale: il giudice dovrà applicare la percentuale più congrua in relazione alla concreta utilità dei rinvii ipertestuali. Nel caso di specie, in mancanza di evidenze, la maggiorazione è stata liquidata in misura minima (€ 1,00).

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, configurandosi una decisione implicita sulla questione della mancata liquidazione per fasi, essendo questa superata dalla soluzione adottata. La Corte ha infine rideterminato il compenso per il giudizio di primo grado in € 1.315,00, oltre spese forfettarie e accessori, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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