Minore gravità nel reato di pedopornografia e poteri del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 32159 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale che introduce, per il reato di cui all’art. 600-ter, primo comma, n. 1), cod. pen., l’attenuante nei casi di minore gravità, sopravvenuta al giudicato di condanna, legittima l’intervento del giudice dell’esecuzione su domanda del condannato. In sede esecutiva si apre una parentesi integrativa di cognizione, nei limiti del fatto accertato, finalizzata a verificare se ricorra un disvalore significativamente inferiore. Il primo criterio di apprezzamento è l’estraneità della condotta rispetto al circuito di diffusione di materiale pedopornografico e al relativo mercato. Tale accertamento è distinto dal pericolo di diffusione in concreto delle immagini, poiché il finalismo dell’azione volto a rendere le immagini percepibili da terzi costituisce profilo diverso dal rischio diffusivo. Al criterio primario si aggiunge la valutazione globale del fatto, che investe modalità realizzative, grado di coartazione e entità del danno psichico arrecato alla vittima.

Il Fatto

Il condannato, con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, chiedeva al giudice dell’esecuzione l’applicazione della circostanza attenuante della minore gravità del fatto di cui all’art. 600-ter cod. pen., invocando la Corte cost. n. 91 del 2024, sopravvenuta al giudicato. La Corte d’Appello di Roma, in funzione esecutiva, respingeva l’istanza con ordinanza dell’08.05.2025, ritenendo la condotta del ricorrente non riconducibile all’ipotesi attenuata.

La difesa aveva sostenuto che le immagini, rimaste nella esclusiva disponibilità dell’imputato e delle persone offese, fossero estranee al circuito di diffusione e finalizzate ad approfondire la singola relazione interpersonale. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il primo dei quali era rispettivamente incentrato sull’erronea applicazione della norma e sul difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa generale: la pronuncia di illegittimità costituzionale che incide potenzialmente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza, abilita la giurisdizione esecutiva. Il principio è già stato affermato in relazione ad analoga decisione, con richiamo a Sez. I n. 45891 dell’11/09/2024.

In tale ambito si apre una parentesi integrativa di cognizione: il giudice dell’esecuzione deve elaborare un segmento di decisione che in precedenza non era possibile, mancando la norma applicabile. Egli parte dall’analisi delle ragioni della declaratoria e le cala nel caso concreto.

Venendo al merito, la disciplina divenuta applicabile prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi. Le argomentazioni della Consulta muovono dalla stabilizzazione dell’interpretazione espressa da Sez. U. n. 51815 del 31/05/2018, che non richiede l’accertamento del pericolo concreto di diffusione. Da qui la necessità di differenziare le condotte di disvalore significativamente inferiore.

La Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha svolto una motivazione non calzante rispetto al perimetro delle verifiche imposte. Sul primo criterio – la riconducibilità delle condotte a circuiti di produzione e diffusione – vi è sostanziale assenza di motivazione: il giudice esecutivo richiama il solo pericolo di diffusione in concreto, profilo non coincidente con il finalismo dell’azione che renda percepibile la destinazione delle immagini al circuito di fruizione da parte di terzi.

Manca, inoltre, un apprezzamento delle conseguenze del reato in punto di entità del danno, anche psichico, pure a fronte della produzione documentale della difesa. L’incompletezza del percorso argomentativo conduce all’annullamento con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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