Confisca tributaria fondata su precedenti inesistenti e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 32160 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che riformi la statuizione sulla confisca facendo applicazione di principi asseritamente affermati da sentenze di legittimità inesistenti, ovvero riferibili a sezioni e a reati del tutto diversi, è annullata con rinvio. Il giudice del merito è tenuto a uniformarsi ai principi di diritto effettivamente espressi dalla Corte di cassazione in tema e non a quelli, mai affermati, richiamati a sostegno della decisione. Il principio opera anche quando il richiamo a precedenti inesistenti sorregga la riduzione quantitativa della confisca diretta o per equivalente.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Novara, aveva confermato la condanna del ricorrente per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitando però la confisca diretta o per equivalente all’ammontare dell’IVA relativa alle fatture contestate.

Avverso tale decisione il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge in relazione all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e, con il secondo, un vizio di motivazione concernente l’elemento materiale del reato e la disposta confisca. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La doglianza relativa alla sussistenza del dolo specifico risulta tardiva: in appello la difesa aveva censurato i soli elementi oggettivi del reato, senza contestare l’elemento soggettivo, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso con cui si deduca una violazione di legge o un vizio di motivazione verificatisi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata. In mancanza, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione e quindi tardivo, secondo il principio di Sez. II n. 31650 del 2017.

Quanto alla prima parte del secondo motivo, essa è inammissibile per genericità. Il ricorrente non si confronta con gli argomenti delle decisioni di merito, che avevano elevato a prova del dolo di evasione una serie di indizi convergenti, né con la chiamata in correità degli altri imputati, così mancando di adeguarsi al disposto dell’art. 581 cod. proc. pen.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Fondata è invece la censura sulla confisca. La sentenza di appello aveva richiamato a sostegno due sentenze di legittimità che, all’esame della Corte, risultano inesistenti ovvero emesse da sezioni diverse e relative a reati del tutto estranei alla materia tributaria. Poiché i principi asseritamente affermati da tali pronunce non risultano in alcun modo espressi, la statuizione che su di essi si fonda è viziata. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà rivalutare il solo punto della confisca nei limiti delle doglianze difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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