Sequestro preventivo e interesse del coniuge terzo: serve prova della titolarità effettiva (Cass. pen. Sez. IV n. 26678 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il terzo interessato, e in particolare il coniuge dell’indagato, è legittimato a proporre impugnazione avverso il sequestro preventivo solo ove alleghi e dimostri una posizione giuridica concreta, attuale e diretta sul bene, non essendo sufficiente il mero vincolo coniugale né la presunzione di comunione legale dei beni. L’interesse ad agire non è presunto, ma deve essere allegato e provato in concreto, con dimostrazione della titolarità, anche pro quota, delle somme sequestrate e della loro autonoma e lecita provenienza. Nel sistema cautelare penale rileva la disponibilità sostanziale del bene da parte dell’indagato, non la titolarità formale o presunta, con la conseguenza che le presunzioni civilistiche non sono opponibili automaticamente al giudice penale.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Taranto ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dalla moglie dell’indagato avverso il decreto con cui il G.I.P. locale, convalidando il sequestro preventivo operato d’urgenza dalla polizia giudiziaria, aveva disposto il vincolo impeditivo su una somma di denaro in contanti rinvenuta nell’abitazione dell’indagato, tratto a giudizio per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
La ricorrente sosteneva di essere titolare della somma, ricevuta quale acconto per la vendita di un motoveicolo a lei intestato, e lamentava che il giudice del riesame avesse argomentato sulla provenienza illecita del denaro anziché sulla titolarità del bene. Il provvedimento è stato impugnato per violazione dell’articolo 177 del codice civile e per vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per totale genericità, rilevando che i motivi si limitano a riproporre in modo acritico le argomentazioni già avanzate davanti al G.I.P. e al Tribunale del riesame circa la provenienza del denaro.
Il provvedimento impugnato è contrassegnato da motivazione congrua e corretta in diritto, con puntuale analisi delle doglianze difensive e assenza di illogicità evidenti. Il collegio ricorda che, nel giudizio di legittimità in sede cautelare, il sindacato si limita alla congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra comunione legale dei beni e sequestro preventivo impeditivo. La Corte sottolinea che gli istituti civilistici evocati dalla ricorrente nulla hanno a che vedere con la vicenda: il vincolo impeditivo si estende ai beni nella disponibilità dell’indagato, senza che rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra i coniugi. Il diritto cautelare penale privilegia il criterio della disponibilità sostanziale rispetto a quello della titolarità formale.
Il collegio richiama la propria giurisprudenza, in particolare Sez. 5 n. 7414 del 20.11.2024, dep. 2025, Lucariello, secondo cui l’interesse ad agire del terzo non è presunto ma deve essere allegato e dimostrato, e Sez. 3 n. 17894 del 11.03.2025, Astore, che ha escluso la restituzione pro quota al coniuge cointestatario di conti correnti. Vengono citate anche Sez. 6 n. 24432 del 18.04.2019, Placenti e Sez. 3 n. 45353 del 19.10.2011, Calgaro.
Nel caso concreto, il Tribunale ha motivatamente escluso l’interesse della coniuge: la mera qualità di coniuge in regime di comunione legale non radica una posizione giuridica qualificata sul bene sequestrato. La documentazione prodotta non ha valenza dimostrativa, poiché l’intestazione formale del motociclo non implica la disponibilità materiale, la dichiarazione di vendita è stata presentata il giorno successivo all’arresto del coniuge, non contiene riferimento ad acconti e la quietanza manoscritta è priva di firma autenticata. La Corte osserva infine che l’interesse a impugnare costituisce condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria.
Nota della Redazione
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