Restituzione beni mobili in fallimento: doppia prova e onere del rivendicante (Cass. civ. Sez. I n. 15013 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda di restituzione di beni mobili appresi al fallimento, il rivendicante è onerato della doppia prova della proprietà del bene e dell’affidamento dello stesso al debitore per un titolo diverso dalla proprietà. L’esistenza di un titolo in forza del quale il rivendicante detenga gli immobili in cui i beni sono custoditi è irrilevante rispetto a tale onere. Il difetto di prova della proprietà dei beni costituisce ratio decidendi autonoma, che rende inammissibili le censure volte a contestare la qualificazione dell’occupazione dei locali. È inammissibile, per difetto di decisività, il motivo che non indichi quali beni inventariati siano oggetto di rivendica e in che termini l’inventariazione fuori dai locali dell’impresa avrebbe inciso sull’accertamento della proprietà.
Il Fatto
La ricorrente, società conduttrice di locali poi oggetto di risoluzione contrattuale, ha proposto domanda di restituzione di beni mobili detenuti in quei locali, sui quali il curatore del fallimento aveva apposto i sigilli. La società ha dedotto l’illegittima apposizione in quanto i beni si trovavano in immobili da essa detenuti, allegando la propria qualità di conduttrice ancorché il contratto fosse stato risolto.
Il giudice delegato ha rigettato la domanda e il Tribunale di Pisa ha confermato il decreto, rilevando il difetto di prova della proprietà dei beni mobili rivendicati a norma dell’art. 621 cod. proc. civ., posto che i beni si trovavano in locali di proprietà della società fallita, già detenuti in locazione e in relazione ai quali la ricorrente doveva ritenersi occupante senza titolo. Avverso il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 1591 cod. civ., sostenendo che, dopo la risoluzione della locazione, la successiva occupazione dei locali in continuità con la precedente detenzione andrebbe qualificata come legittima detenzione e non come occupazione senza titolo, con conseguente diritto all’apprensione dei beni mobili ivi rinvenuti.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, assorbendo l’eccezione preliminare del controricorrente, perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, incentrata sul difetto di prova della proprietà dei beni oggetto della domanda. Il giudice del merito aveva infatti accertato che «non vi è prova della proprietà dei beni mobili appresi al fallimento in capo alla opponente».
La Corte ha precisato che non rileva l’esistenza di un titolo in base al quale il rivendicante detenga gli immobili in cui i beni sono custoditi, essendo l’istante onerato in ogni caso della doppia prova della proprietà del bene e dell’affidamento dello stesso al debitore per un titolo diverso dalla proprietà, richiamando il precedente Cass., n. 16158/2007.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che uno dei capannoni comunicanti nei quali erano stati rinvenuti alcuni beni inventariati non era di proprietà della società fallita né concesso in godimento alla stessa, essendo l’unità immobiliare di terzi concessa in comodato alla ricorrente.
Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, non essendo enunciata né illustrata la decisività del fatto storico, non risultando indicati quali beni inventariati fossero oggetto di rivendica e in che termini l’inventariazione dei beni fuori dai locali dell’impresa avrebbe potuto condizionare il giudizio sulla proprietà. La Corte ha aggiunto che, ove l’inventario venga esteso a quanto rinvenuto in locali dati in comodato al rivendicante da un terzo, la circostanza non fa venir meno la presunzione di legittimità e di inerenza alla massa dell’apprensione effettuata dal curatore nei locali dell’impresa a termini dell’art. 84 l. fall. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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