Permessi premio ai non collaboranti con presupposti più gravosi (Cass. pen. Sez. VII n. 33316 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permessi premio, dopo la modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. a opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio per i reati ivi elencati, quanto ai detenuti che non collaborano con l’autorità giudiziaria, sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. Il legislatore richiede, da un lato, ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda, ossia l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento; dall’altro, codifica un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione, che contempla indicatori valutabili accanto alla regola legale dell’insufficienza di alcuni di essi. La regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione non bastano, da sole, a superare la presunzione. Il giudice di merito che motivi il mancato riscontro di elementi pregnanti di recisione dei legami criminali esprime un accertamento non sindacabile nel merito in Cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in espiazione di cumulo con fine pena al 29 agosto 2034, comprende nel titolo anche delitti rientranti nel catalogo dei cosiddetti “reati di prima fascia” previsto dall’art. 4, comma 1, ord. pen.: segnatamente il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quello di cui agli artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen.

Il Magistrato di sorveglianza, con decreti del 29 aprile e del 17 giugno 2025, aveva respinto le richieste di concessione di permessi premio formulate ai sensi dell’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26 marzo 2026, aveva rigettato il reclamo. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura l’ordinanza per l’omessa valutazione del contegno carcerario e della revisione critica avviata, risultante dalla relazione di sintesi degli organi del trattamento, per l’insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e per l’astrattezza del pericolo di ripristino, oltre che per la necessità di destinare ai bisogni quotidiani le scarse risorse reddituali percepite.

La Corte muove dal quadro normativo richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Dopo il d.l. n. 162/2022, il regime dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ha reso più gravose le condizioni di accesso al beneficio per i non collaboranti. Accanto ai presupposti di ammissibilità della domanda, il giudizio sulla presunzione relativa segue un criterio misto: alcuni indicatori sono valutabili, ma la legge ne predetermina legalmente l’insufficienza.

La regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rieducativo, pur positivamente considerate, non sono state ritenute sufficienti dal giudice di merito. Il Tribunale ha spiegato le ragioni del mancato riscontro di elementi pregnanti che attestassero la recisione dei collegamenti con il contesto mafioso-criminale di appartenenza e l’insussistenza del pericolo di ripristino, avuto riguardo ai pareri negativi della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia competente.

Sotto concorrente profilo, la Corte ritiene ineccepibile il convincimento del Tribunale secondo cui non risulta l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna. Il giudice di merito ha ritenuto indimostrata l’assoluta impossibilità di adempiere, specie in relazione alle somme percepite per attività intracarceraria.

Il ricorso, rivolto a provocare una non consentita rivalutazione del merito, è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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