Inammissibile il ricorso per aspecificità dei motivi e motivazione non viziata (Cass. pen. Sez. VII n. 30914 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sono inammissibili per difetto di specificità. Il vizio di motivazione non è ravvisabile quando il giudice di appello, investito unicamente del trattamento sanzionatorio, richiami le risultanze del grado precedente e dia conto dell’ammissione di responsabilità dell’imputato e degli elementi acquisiti. Non integra vizio di motivazione la mancata confutazione analitica di rilievi difensivi che non muovono alcuna critica alla conclusione raggiunta. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione e cessione di cocaina, con recidiva. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 12 marzo 2025, ha confermato la responsabilità penale, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando la pena in diminuzione.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale esaminato i rilievi difensivi e spiegato le ragioni della ritenuta integrazione del delitto, e con un secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice di secondo grado accolto apoditticamente la ricostruzione del primo giudice.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi, osserva la Corte, non sono specifici, perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e sono altresì manifestamente infondati, non emergendo dal provvedimento impugnato il dedotto difetto, la contraddittorietà o la palese illogicità della motivazione.

Il giudice di appello, adito unicamente per la definizione del trattamento sanzionatorio, richiamando le risultanze del grado precedente, ha rilevato che il ricorrente aveva ammesso la propria responsabilità penale circa la detenzione e la cessione di cocaina e che a tale ammissione si accompagnavano le risultanze della perquisizione domiciliare e dell’analisi dei messaggi contenuti nel telefono cellulare.

Il ricorso difensivo, prosegue la Corte, non indica alcun elemento di critica nei confronti di quella conclusione. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, poiché il giudice di appello ha motivato in ordine all’accoglimento della ricostruzione del giudice di primo grado, peraltro non messa in discussione dalla difesa neanche in secondo grado.

Quanto alle conseguenze, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000 e rileva che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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