Inammissibile la revisione “europea” per situazioni processuali coperte da giudicato (Cass. pen. Sez. 7 n. 15736 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione “europea” quando la richiesta sia relativa a una situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di un esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura “pilota” o ordinaria della “sentenza europea” richiamata a sostegno dell’istanza. Il principio opera anche nel caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria di primo grado non preceduta dalla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, atteso che la sentenza della Corte EDU che riconosca la violazione dell’art. 6 della Convenzione nel caso specifico non assume carattere di sentenza “pilota” e non impone la rimessione in termini del giudicato nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato all’ergastolo per omicidio all’esito di un giudizio di appello che aveva ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere alla nuova escussione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni considerati decisivi, ha riproposto una richiesta di revisione della sentenza di condanna. L’istanza si fondava sulla pretesa estensione, nei suoi confronti, degli effetti della sentenza della Corte EDU, sezione prima, 29 giugno 2017, Lorefice contro Italia, e di altre pronunce concernenti la compatibilità con l’art. 6 della Convenzione di fattispecie processuali analoghe.
La medesima richiesta era già stata sottoposta alla competente autorità giudiziaria che, a più riprese, l’aveva respinta, dichiarando inammissibile l’istanza di revisione “europea”. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Potenza del 24/06/2025, che aveva nuovamente rigettato l’istanza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha richiamato il principio già affermato da Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Bruno, Rv. 274557 – 01, secondo cui è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione “europea” quando la richiesta riguardi una situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di un esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia. Tale principio prescinde dalla natura “pilota” o ordinaria della “sentenza europea” richiamata a sostegno dell’istanza.
Il medesimo orientamento è stato ribadito da Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Di Dato, Rv. 275628 – 01, con riferimento proprio a una fattispecie di riforma di sentenza assolutoria di primo grado in assenza di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva. In quella pronuncia la Corte ha negato carattere di sentenza “pilota” alla decisione della Corte EDU, sezione prima, 29 giugno 2017, Lorefice contro Italia, sia per il tenore del dispositivo, limitato al riconoscimento della tutela risarcitoria, sia per l’ordito motivazionale, incentrato esclusivamente sulla violazione dell’art. 6 della Convenzione nel caso specifico esaminato.
La Corte ha, inoltre, rilevato che analoga richiesta del ricorrente era già stata dichiarata inammissibile dall’ordinanza della Corte di appello di Potenza del 24/09/2022, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile da Sez. 1, n. 22311 del 23/03/2023, a sua volta avversato con ricorso straordinario ex art. 625 cod. proc. pen. pure dichiarato inammissibile da Sez. 5, n. 19622 del 15/02/2024.
Alla luce della intervenuta ed insuperabile preclusione processuale, la Corte ha ritenuto irrilevante l’ulteriore profilo concernente l’arricchimento, in appello, del compendio istruttorio raccolto a carico dell’imputato, addotto dalla Corte di appello a sostegno dell’ordinanza impugnata. Ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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