Misure alternative: legittimo il diniego in base alla progressione trattamentale (Cass. pen. Sez. VII n. 36629 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. La verifica è tanto più giustificata quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello, in coerenza con il principio di progressione trattamentale. Il giudice di legittimità non può sostituire a quella del tribunale una propria diversa valutazione degli elementi posti a base del diniego, quando la decisione non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Trento ha respinto le richieste di concessione dell’affidamento in prova o della semilibertà. Il Tribunale aveva ritenuto ancora troppo embrionale il percorso di responsabilizzazione del condannato e, alla luce della rilevante inclinazione a delinquere, necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, con progressive concessioni di permessi di uscita per vagliarne la tenuta in ambiente libero.
Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in modo esauriente il diniego della semilibertà, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti di legge, di elementi dimostrativi di una iniziale revisione critica del proprio passato, della disponibilità di un lavoro e della partecipazione a programmi di giustizia riparativa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata risulta ampiamente e logicamente motivata sulla base della relazione della équipe trattamentale che, pur esprimendo una valutazione positiva circa il percorso intrapreso, ha affermato la necessità della previa concessione di permessi premio.
Il Tribunale si è conformato al principio di progressione trattamentale, avendo motivatamente ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. La Corte richiama il proprio precedente secondo cui, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche in presenza di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213).
La Corte rileva inoltre che il ricorrente chiede, di fatto, una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà. Tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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