Reato continuato escluso se le violazioni nascono da scelte occasionali (Cass. pen. Sez. I n. 32375 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della continuazione non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a un generico programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte illecite, già insieme presenti alla mente dell’agente, che caratterizza il disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. Il giudice dell’esecuzione può escludere la continuazione quando la distanza cronologica tra i reati e i periodi di libertà dell’interessato dimostrino determinazioni volitive autonome, sorte di volta in volta. La verifica della continuazione per singoli gruppi di reati richiede che l’interessato abbia specificamente dedotto, con allegazioni sufficienti, l’interesse alla relativa verifica e gli indici rivelatori della continuazione parziale.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze di condanna irrevocabili, tutte relative a violazioni in materia di sostanze stupefacenti commesse nel medesimo territorio. Quattro delle condanne riguardano il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; l’ultima concerne i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte d’appello rigetta l’istanza, ritenendo che manchino elementi certi di un programma unitario prefissato. Il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo l’illogicità e l’apparente motivazione dell’ordinanza, l’omesso esame delle sentenze prodotte e la mancata considerazione dell’identità della sostanza stupefacente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso infondato. Il rigetto dell’istanza si fonda su argomenti congrui. La distanza cronologica tra i reati oggetto delle singole condanne è ragionevole, perché tra essi intercorrono periodi di tempo considerevoli, anche superiori a un anno; tale valutazione non contraddice il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra violazioni concentrate in due o tre mesi.
Quanto all’osservazione del Procuratore generale sulla possibilità di riconoscere la continuazione almeno tra i reati più ravvicinati, la Corte richiama l’orientamento di legittimità secondo cui l’esigenza di analizzare la prospettiva della continuazione per singoli gruppi si profila solo se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto, con allegazioni sufficienti, l’evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gli indici della corrispondente continuazione parziale (Sez. I n. 7381 del 12.11.2018, dep. 2019, Zuppone). Nel caso concreto l’istanza di verifica per singoli gruppi non era stata formulata specificamente e non se ne fa menzione nemmeno nel ricorso.
La censura sull’identità della sostanza stupefacente è infondata e irrilevante, perché l’imputato ha ceduto praticamente tutti i tipi di sostanza, sicché la soluzione di continuità temporale non può essere supplita da tale dato sintomatico. È del pari logica la considerazione sul reato associativo: non vi può essere collegamento finalistico tra una serie di cessioni di lieve entità e l’ultimo addebito di partecipazione ad associazione, con i relativi reati-fine.
La Corte ribadisce che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare secondo contingenti opportunità, non integra l’unitaria e anticipata ideazione delle condotte illecite (Sez. I n. 39222 del 26.02.2014). L’identità del disegno criminoso non si identifica con il programma di vita delinquenziale, che esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, non identificabili a priori nelle loro coordinate e rivelatori di una generale propensione alla devianza (Sez. I n. 15955 dell’8.01.2016).
Il ricorso, in sostanza, sollecita una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, non consentita nel giudizio di legittimità. L’ordinanza impugnata è provvista di motivazione adeguata, conforme ai criteri ermeneutici in materia. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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