Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 36628 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già valutate dal giudice di merito, senza indicare alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione, è inammissibile per difetto di specificità. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. e non consente di sostituire alla valutazione delle prove espressa dal giudice di merito, se non viziata, una diversa valutazione dei fatti e delle singole prove. La non applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. integra un accertamento di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, alla pena di mesi due e giorni due di reclusione ed euro 600 di multa per i reati di detenzione e porto di un’arma da sparo e di munizioni. I fatti risalgono all’11 dicembre 2021.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene di avere ignorato la presenza nell’abitazione del fucile e delle munizioni, già appartenuti al padre deceduto, e di avere ignorato l’obbligo di rinnovare la denuncia; lamenta inoltre l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi sono inammissibili perché privi di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre le questioni già ampiamente esaminate dalla Corte di appello, la cui motivazione non risulta illogica né contraddittoria, ma anzi approfondita.
Il giudice di merito ha accertato la consapevolezza del ricorrente circa la presenza nell’abitazione del fucile e delle munizioni già appartenuti al padre, anche alla luce del fatto che egli stesso li ha consegnati alla polizia. Ha inoltre escluso l’irrilevanza dell’ignoranza della legge penale e ha ritenuto il fatto non particolarmente tenue, negando così l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte sottolinea poi che il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente infondato: non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma sollecita una diversa valutazione delle prove e degli indizi relativi alla responsabilità, in contrasto con i principi giurisprudenziali richiamati.
Secondo tali principi, ribaditi dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/04/1997 e da Sez. III n. 17395 del 24/01/2023, la Corte di cassazione può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una propria diversa valutazione dei fatti e delle singole prove.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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