Continuazione in executio: riduzione per abbreviato prima del cumulo (Cass. pen. Sez. VII n. 2518 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima — e non dopo, come in sede di cognizione — del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può superare i trenta anni. Tale diverso ordine applicativo non si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, nel procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato. È manifestamente infondata la censura che pretenda l’abbattimento per l’art. 78 cod. pen. prima della diminuzione per l’abbreviato. Il controllo di legittimità sulla determinazione dell’aumento per continuazione resta nei limiti della congruità e della assenza di vizi logici e giuridici della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in sede esecutiva, aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto di una prima sentenza della stessa Corte e quelli oggetto di una sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Il difensore ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 442 e 671 cod. proc. pen., agli artt. 78 e 81, secondo comma, cod. pen. e al quantum di aumento di pena per la continuazione. La questione centrale riguarda l’ordine di applicazione della riduzione per il rito abbreviato rispetto al criterio moderatore del cumulo materiale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure sono manifestamente infondate e che quelle articolate nel secondo motivo risultano reiterative di profili già esaminati dall’ordinanza impugnata.
Quanto al calcolo dell’aumento di pena per la continuazione, la motivazione dell’ordinanza è stata ritenuta scevra da vizi logici e giuridici. Il giudice di merito, riconosciuta la continuazione tra i fatti delle due sentenze e ritenuto più grave il reato associativo, ha considerato congrui — e quindi insuscettibili di modifica — gli aumenti quantificati dalla Corte catanzarese per i restanti capi e dalla Corte reggina per i reati satellite. L’aumento per il reato associativo commesso in provincia di Reggio Calabria, pari a dieci anni di reclusione, è stato giustificato in ragione della durata della condotta, quasi due anni, e del ruolo verticistico rivestito dal ricorrente.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima — e non dopo, come in sede di cognizione — del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen..
Il Collegio ha richiamato Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494, ove è stato escluso che il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, nel procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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