Nullità assoluta per omessa notifica del decreto di fissazione al difensore (Cass. pen. n. 8309/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza di appello, quando questi non abbia partecipato al giudizio, determina una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa, in quanto impedisce al difensore di esercitare le facoltà processuali (richiesta di trattazione orale, presentazione di motivi aggiunti e memorie, rinuncia all’impugnazione) e priva l’imputato di un’effettiva possibilità di intervento nel giudizio di secondo grado. La nullità è rilevabile anche d’ufficio e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello per il rinnovo del giudizio. La circostanza che il decreto sia stato notificato a un difensore omonimo, ma diverso da quello nominato, non sana il vizio, atteso che la notifica deve essere effettuata al domicilio eletto dal difensore di fiducia.
Il Fatto
L’imputato, condannato dal Tribunale di Palmi per il reato di ricettazione, ha proposto appello tramite il difensore di fiducia, indicando il proprio domicilio eletto e l’indirizzo PEC. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha fissato l’udienza di appello, ma il decreto di fissazione è stato notificato, per errore, non al difensore di fiducia dell’imputato, ma a un altro avvocato, omonimo del primo, che non aveva alcun rapporto con il procedimento. Il giudizio di appello si è svolto in assenza del difensore di fiducia, che ha avuto conoscenza della fissazione solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, avendo ricevuto la notifica del provvedimento conclusivo.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello e, conseguentemente, della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Ha preliminarmente verificato, mediante accesso agli atti, la fondatezza della censura, accertando che il decreto di fissazione dell’udienza era stato effettivamente notificato a un avvocato omonimo, ma diverso da quello nominato dall’imputato e domiciliatario, e che il difensore di fiducia aveva ricevuto la notifica della sola sentenza di appello, in data successiva alla pronuncia.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Maritan) secondo cui l’omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità assoluta, qualora il difensore non abbia partecipato al giudizio, con conseguente lesione sostanziale e inemendabile del diritto di difesa. Ha osservato che la mancata notifica del decreto di fissazione impedisce al difensore di esercitare le facoltà processuali proprie del giudizio di appello (come la richiesta di trattazione orale, la presentazione di motivi aggiunti e memorie conclusive, o la rinuncia all’impugnazione), privando l’imputato di un’effettiva possibilità di intervento. La Corte ha escluso che la notifica a un difensore omonimo potesse sanare il vizio, atteso che la notifica deve essere effettuata al domicilio eletto dal difensore di fiducia. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello per il rinnovo del giudizio, al fine di garantire il pieno rispetto del diritto di difesa dell’imputato.
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