Misure alternative, pena residua valutata al momento della decisione (Cass. pen. Sez. I n. 31729 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la valutazione dell’ammissibilità della richiesta in rapporto alla pena residua da espiare deve fare riferimento non al momento di presentazione dell’istanza, ma a quello della decisione. Nel lasso di tempo tra il deposito della domanda e la pronuncia l’istante continua a scontare la pena, sicché non esiste alcuna situazione cristallizzata al momento della richiesta. La precedente ammissione del condannato ad altra misura alternativa non costituisce ragione ostativa all’accoglimento di una misura più ampia, ma esplicazione del principio di gradualità, cui si accede per stadi successivi. In difetto dell’evidenza dell’inammissibilità, la declaratoria de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è illegittima e il provvedimento risulta emesso fuori dei casi consentiti dalla norma.

Il Fatto

Il condannato presenta istanza per l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 19 maggio 2025, la dichiara inammissibile con procedura de plano, valorizzando la recente concessione di altra misura alternativa e la distanza del fine pena.

Avverso il provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore, articolando tre motivi: l’errore nella individuazione della pena residua, con riferimento al momento rilevante e alla scadenza desunta dal SIEP anziché dal SIUS; la valenza preclusiva erroneamente attribuita al precedente regime di semilibertà; la violazione del diritto di difesa per la scelta di procedere senza contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Sul primo motivo richiama il principio secondo cui la valutazione di ammissibilità della richiesta va rapportata alla pena residua al momento della decisione e non a quello di presentazione dell’istanza (Sez. I n. 1787 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277885-01). La ragione è che fino alla pronuncia l’istante continua a espiare la pena: non vi è dunque alcuna situazione cristallizzata alla domanda, e collocare la verifica nel passato frustra inutilmente l’attesa del richiedente.

Applicando il criterio al caso, la Corte osserva che tra il 19 maggio 2025 e il fine pena — sia che lo si ponga al 21 aprile 2028, sia al 2 marzo 2029 come fa il provvedimento impugnato — intercorrono meno di quattro anni. Difetta pertanto ogni evidente ragione di inammissibilità.

Anche il secondo motivo è fondato. Il decreto riconnette in modo apodittico valenza preclusiva al fatto che il condannato usufruisca da tempo della semilibertà. Non è stato applicato il principio di gradualità, che valorizza proprio l’apertura graduale verso l’esterno e l’affidabilità dimostrata dal condannato nelle fasi precedenti del percorso rieducativo. Il Tribunale ha così immotivatamente ritenuto ostativo un elemento che costituisce, al contrario, un valore aggiunto (Sez. I n. 27264 del 14/01/2015, Rv. 264037-01).

Ne segue l’accoglimento anche del terzo motivo. L’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente la declaratoria di inammissibilità con decreto motivato solo quando la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o sia mera riproposizione di istanza già rigettata. Poiché al caso non ostano né la pena residua né il precedente esperimento di altra misura, la procedura inaudita altera parte risulta errata e il provvedimento emesso fuori dei casi consentiti.

Il provvedimento è annullato senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. d), cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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