Misure alternative: la prognosi non può fondarsi solo sulla condotta anteatta (Cass. pen. Sez. I n. 38681 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, il giudice di sorveglianza è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di natura prognostica, nella quale gli elementi della condotta anteatta — gravità dei reati, entità della pena, precedenti e pendenze — non possono essere gli unici a fondare il diniego. Ad essi devono accompagnarsi, con pari grado prognostico, le valutazioni sulla condotta carceraria, sul percorso rieducativo in corso e sulla situazione socio-familiare. Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il percorso di revisione sia stato almeno avviato, né è decisiva la mancata ammissione degli addebiti, rilevando piuttosto l’accettazione della pena e l’evoluzione della personalità successiva al reato. La motivazione che si limiti a enunciare gli elementi negativi senza confrontarsi con gli indici positivi emersi dall’osservazione è carente e merita annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di una pena di tre anni, sei mesi e tre giorni di reclusione per cumulo, presentava istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Il Tribunale rigettava entrambe, valorizzando il profilo personologico dell’interessato, i plurimi precedenti e i carichi pendenti, alcuni recenti, nonché la mancata revisione critica degli agiti.

Avverso l’ordinanza proponevano ricorso due difensori, deducendo violazione degli artt. 47 e 50 della legge n. 354 del 1975 e vizio di motivazione apparente. Il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità, richiamando la discrezionalità del giudizio prognostico. La questione approda in Cassazione per verificare se il diniego possa fondarsi sulla sola condotta pregressa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura dell’affidamento in prova, misura non detentiva realizzata totalmente fuori dall’istituzione carceraria, e ricostruisce le condizioni poste dall’art. 47 Ord. Pen.: limite di pena, prognosi positiva sulla prevenzione di ulteriori reati e attitudine rieducativa della misura. Su questa base il giudizio richiesto è discrezionale e prognostico, da svolgere con gli elementi indicati dal legislatore, tra cui la personalità dell’interessato, e con le fonti informative dell’osservazione in istituto o dell’UEPE.

Il percorso argomentativo richiama la giurisprudenza di legittimità: punto di partenza ineludibile sono gravità dei reati, entità della pena, precedenti e pendenze (Sez. I n. 1812 del 1999) e informazioni di polizia (Sez. I n. 1970 del 1997), ma ad essi si affiancano, con pari grado prognostico (Sez. I n. 18437 del 2013), condotta carceraria, percorso rieducativo e situazione socio-familiare. Occorre accertare gli indici positivi che consentano una prognosi favorevole sul buon esito della prova e sulla prevenzione della recidiva (Sez. I n. 4390 del 2019). Non serve la prova di una completa revisione critica del passato: basta che il percorso sia stato almeno avviato (Sez. I n. 43863 del 2024), né è necessaria l’ammissione degli addebiti (Sez. I n. 10586 del 2019).

Applicando tali principi, l’ordinanza impugnata si è soffermata sul numero dei precedenti senza valutare data di commissione dei reati, gravità ed entità della pena, e senza spiegarne l’incidenza sull’attuale pericolosità. Ha evocato le frequentazioni con persone gravate da precedenti senza argomentare sul perché, in concreto, esse integrino un pericolo di recidiva. A fronte della relazione di sintesi, che attestava comportamento corretto ed esente da rilievi disciplinari, ha opposto la negazione di responsabilità, omettendo di verificare se il condannato avesse comunque accettato la pena, richiesto il percorso trattamentale, e di valutare la condizione familiare, le opportunità lavorative e i lavori di pubblica utilità. Ha così trascurato gli aspetti dinamici del comportamento, soffermandosi quasi solo sulla condotta anteatta.

Quanto alla semilibertà, l’art. 50, comma 4, Ord. pen. àncora il beneficio ai progressi compiuti nel trattamento, in presenza delle condizioni per un graduale reinserimento. La giurisprudenza richiede due distinte indagini, sui risultati del trattamento e sulle condizioni del reinserimento (Sez. I n. 49 del 2021), senza necessità del principio di gradualità. L’ordinanza ha invece omesso di enunciare le risultanze dell’osservazione intramuraria e la possibilità, documentata, di svolgere lavori di pubblica utilità, così da non poter argomentare sulla prognosi di reinserimento.

L’ordinanza è pertanto carente di argomentazioni sui presupposti applicativi delle misure richieste e viene annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, da condurre nel rispetto dei principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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