Misure alternative: la mancata revisione critica giustifica il rigetto (Cass. pen. Sez. I n. 1525 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico sulla proficuità della misura non possono assumere rilievo decisivo, da soli, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato. È però necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti, per accertare una positiva evoluzione della personalità. Il rigetto dell’istanza è legittimo quando il tribunale, con motivazione insindacabile, rilevi l’assenza dell’avvio effettivo del processo di revisione critica, desunta da un quadro complessivo di pericolosità sociale non superato dalle rettifiche difensive.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. presentata dal condannato in espiazione di pena per il reato di cui all’art. 642, comma secondo, cod. pen. Il tribunale ha valorizzato i numerosi procedimenti pendenti, la nota dei Carabinieri del 13 giugno 2023 e la relazione dell’UEPE del 28 febbraio 2024, ritenendo la condotta di vita incompatibile con il controllo sulle prescrizioni e non idonea a supportare l’avvio di un processo di revisione critica, con rischio di recidiva non escluso.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e travisamento degli elementi di prova: l’errore sull’entità della pena in esecuzione, l’attribuzione di pendenze riferibili a un omonimo, la cessazione dalla carica sociale, la proprietà dell’abitazione in capo a un terzo, la fase delle indagini preliminari di un procedimento e il parere favorevole dell’UEPE. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio enunciato da Sez. I n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024: per la concessione dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, è necessaria la valutazione del comportamento successivo ai fatti di condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità.
Richiamando Sez. I n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, la Corte ribadisce che non assumono rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza. Non può richiedersi, in positivo, la prova di una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dall’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo sia stato almeno avviato. Le fonti di conoscenza comprendono il reato, i precedenti, le pendenze processuali, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e l’indagine socio-familiare.
Nel caso di specie, il Tribunale ha illustrato in termini ineccepibili la negativa personalità del condannato, desunta dai precedenti per delitti gravi, dalla pendenza di diversi procedimenti e dalla recente applicazione della custodia cautelare in carcere, oltre che dalle informazioni dei Carabinieri. Tale pericolosità sociale ha escluso anche la detenzione domiciliare. Le puntualizzazioni difensive non mutano la sostanza del compendio valutato.
La Corte reputa irrilevante l’errore materiale sull’indicazione della pena da espiare. L’entità e il numero delle pendenze non controverse e le informazioni di polizia sorreggono adeguatamente la decisione sfavorevole. Ciò che rileva è la mancanza dell’avvio effettivo del processo di revisione critica, insindacabilmente ritenuta dal giudice di merito, che pure aveva esaminato le positive indicazioni dell’UEPE. Da qui il rigetto e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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