Ricorso inammissibile per motivi generici e non correlati alla motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 6027 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, invece di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, si limiti a riproporre le medesime ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame. La carenza di specificità del motivo, desumibile dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della sua non manifesta illogicità o contraddittorietà, restando estranea alla cognizione della Corte ogni rivalutazione del compendio probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di furto in concorso, aggravato dall’uso di un qualsiasi mezzo fraudolento, contestato ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna, ritenendo provati tanto il concorso di persone quanto l’aggravante e negando le circostanze attenuanti invocate dalla difesa.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza. La questione approda così davanti alla Corte di Cassazione, chiamata a vagliare la legittimità della motivazione dei giudici di merito e la correttezza delle qualificazioni giuridiche adottate.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, tutti incentrati su presunti vizi di violazione di legge e di motivazione, e li dichiara manifestamente infondati. Il primo motivo, relativo alla disciplina del concorso di persone ex art. 110 cod. pen., non si confronta con la decisione impugnata. I giudici di merito, in particolare alle pagine 3 e 4, avevano motivato in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, indicando le fonti di prova da cui desumere il proprio convincimento.

Il secondo motivo, concernente la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., si risolve in una sollecitazione a una differente comparazione del significato da attribuire alle prove. Il ricorrente propone cioè ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse su attendibilità, credibilità e spessore probatorio dei singoli elementi. La Corte ribadisce che tale rivalutazione è estranea al giudizio di legittimità, poiché la motivazione è esente dai vizi logici denunciati.

Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è dichiarato generico. Esso ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza alcun apporto argomentativo nuovo. La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione fonda la carenza di specificità e, con essa, l’inammissibilità del motivo.

Il quarto motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti generico per indeterminatezza. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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