Recidiva semplice: necessaria la verifica del presupposto sostanziale (Cass. pen. Sez. III n. 28856 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, il giudice non può fondare il giudizio sul solo presupposto formale della previa condanna, ma deve accertare anche il presupposto sostanziale, verificando in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore. Tale accertamento va condotto avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità tra loro. La motivazione sul punto può essere succinta e persino implicita, purché dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l’aggravante soggettiva della recidiva, ma la pronuncia assolutoria per difetto di imputabilità non può fondare la recidiva specifica né essere valorizzata, una volta esclusane la specificità, ai fini del presupposto sostanziale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 03.12.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 24.01.2025 nei confronti dell’imputato, riconosciuto responsabile di due episodi di violenza sessuale ai danni di ospiti di una casa di cura, con le aggravanti contestate e la riduzione per il rito abbreviato.
Avverso la pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Il primo concerneva il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per una nuova perizia psichiatrica. Il secondo e il terzo investivano l’applicazione della recidiva semplice, contestando l’uso di precedenti risalenti e delle pregresse sentenze assolutorie per vizio totale di mente, nonché la mancata valutazione della distanza temporale tra i reati.
La Motivazione della Corte
Con riguardo al primo motivo, la Corte ricostruisce le tre ipotesi dell’art. 603 cod. proc. pen., distinguendo la riassunzione di prove acquisite, l’assunzione di prove sopravvenute e quella disposta d’ufficio. La rinnovazione, anche parziale, ha carattere eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell’istruttoria; il suo rigetto può essere motivato anche in forma implicita nella struttura argomentativa della decisione di merito.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto non decisiva la rinnovazione della perizia, valorizzando le conclusioni del perito secondo cui il disturbo di personalità non incideva sull’imputabilità. Le pregresse assoluzioni per vizio di mente erano riferite a un periodo di condizioni più gravi, per il concomitante abuso di sostanze. La Corte richiama il principio per cui, in caso di doppia conforme, il travisamento della prova può essere dedotto solo se il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
Sui motivi relativi alla recidiva, i giudici di legittimità richiamano Sezioni Unite n. 35738 del 2010, che impone di accertare, oltre al presupposto formale, il presupposto sostanziale del reato reiterato. La matrice dell’orientamento risiede nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2007, che ha escluso letture dell’art. 99 cod. pen. fondate su automatismi legati ai soli precedenti.
La Corte rileva l’errore di richiamo alla pronuncia Sez. II n. 2385 del 2021: quella decisione concerneva un’ipotesi di assoluzione per vizio totale di mente con recidiva valutata ai fini della pericolosità sociale, vicenda non sovrapponibile a quella in esame, dove il presupposto formale era già stato escluso nel carattere specifico. Nondimeno, la Corte di appello ha ribadito il presupposto formale della recidiva semplice, senza però esplicitare il presupposto sostanziale.
Tale dovere può ritenersi adempiuto anche con argomentazione succinta o implicita, purché emerga la riprovevolezza della condotta e la pericolosità dell’autore. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato che l’imputato aveva approfittato della particolare vulnerabilità delle persone offese, pazienti psichiatrici in una casa di cura. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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