Delega all’incasso dell’assegno sociale e concorso nell’indebita percezione (Cass. pen. Sez. 6 n. 17045 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., nella forma dell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ha natura di reato a consumazione prolungata, che si perfeziona con l’ultima riscossione indebita. L’erogazione dell’assegno sociale presuppone l’attualità della residenza effettiva in Italia del beneficiario, che costituisce elemento costitutivo del diritto alla prestazione e deve persistere nel tempo ai fini del suo mantenimento. Il soggetto che, quale delegato alla riscossione, sottoscrive dichiarazioni o attestazioni sulla sussistenza del requisito della residenza, pur essendone venuto meno il presupposto, concorre nella realizzazione del reato, offrendo un contributo causale rilevante, a nulla rilevando l’eventuale assenza di un obbligo giuridico di comunicazione all’ente erogatore. In tal caso, l’errore sulla sussistenza del diritto alla prestazione della beneficiaria integra un errore su elemento normativo della fattispecie che si risolve in error iuris inescusabile. Il decorso del termine di prescrizione successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza di appello non può essere rilevato se i motivi di ricorso sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente, in concorso con la zia beneficiaria dell’assegno sociale, veniva condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 316-ter cod. pen. per avere, quale delegato all’incasso, riscosso i ratei mensili della prestazione dal 2009 al 2016, omettendo di comunicare la perdita del requisito della residenza in Italia della donna, trasferitasi all’estero. La Corte d’appello di Messina confermava la condanna e la confisca dei beni per un valore corrispondente alla somma indebitamente percepita.

Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancanza di motivazione e l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. In particolare, la difesa sosteneva che il delegato non avesse alcun obbligo comunicativo e fosse inconsapevole della perdita del diritto alla prestazione da parte della beneficiaria, eccependo altresì l’estinzione del reato per prescrizione, maturata nel periodo tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha esaminato in via preliminare il motivo relativo alla prescrizione, ritenendolo infondato. Ha precisato che, ai fini del computo del termine, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo del deposito della motivazione. Ha inoltre chiarito che il reato contestato, avente natura di reato a consumazione prolungata, si era perfezionato con l’ultima riscossione e che il termine prescrizionale, anche tenendo conto delle sospensioni, era venuto a scadenza successivamente alla decisione d’appello.

La Corte ha poi ritenuto i restanti motivi inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza. Quanto all’elemento oggettivo, ha evidenziato che l’erogazione dell’assegno sociale richiede la residenza effettiva in Italia del beneficiario, requisito che deve permanere nel tempo, non essendo sufficiente la mera residenza anagrafica. Ha escluso la rilevanza della circostanza che il requisito del soggiorno decennale non fosse previsto al momento della domanda originaria, poiché il presupposto dell’incriminazione è la mancanza del prerequisito imprescindibile della residenza, che nella ricostruzione dei giudici di merito non era effettiva già nel 2005.

Quanto al contributo causale del ricorrente, la Corte ha valorizzato le attestazioni sull’effettività della residenza della beneficiaria che il delegato rendeva per ottenere le singole riscossioni, ritenendo tali condotte decisive per la percezione indebita dei ratei. Ha escluso che la mancanza di un obbligo comunicativo in capo al delegato potesse escludere la responsabilità, posto che le dichiarazioni sostitutive erano specificamente richieste allo stesso in quanto incaricato della riscossione.

In merito all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto insussistente la dedotta inconsapevolezza, valorizzando la conoscenza della mancanza di residenza effettiva della congiunta, le dichiarazioni rese in sede di esame e la specifica professionalità del ricorrente. Ha infine precisato che l’eventuale erroneo convincimento sulla spettanza del diritto alla prestazione configura un errore su un elemento normativo della fattispecie, che si risolve in un errore di diritto inescusabile. Per l’effetto, l’inammissibilità dei motivi residui ha precluso la rilevabilità della causa estintiva, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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