Misure cautelari e associazione mafiosa: indizi dalla condanna precedente (Cass. pen. Sez. V n. 4558 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze già esaminate. In tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto nell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione per il periodo successivo alla condanna. Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate con intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non richiedono gli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, indagato per il delitto di cui agli artt. 61, n. 11 quater, e 416 bis, primo, sesto e ottavo comma, cod. pen., nonché per l’art. 71 d.lgs. n. 159/2011, per il ruolo di promotore, dirigente e organizzatore di un sodalizio ‘ndranghetistico operante nell’area reggina, ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riesame avverso la misura della custodia in carcere applicata dal G.I.P. Prima del riesame, l’indagato era già stato condannato in via definitiva per adesione alla medesima criminalità organizzata nel maxiprocesso “Crimine”.

La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, commi 1 e 1 bis, e 275, comma 4, cod. proc. pen.: ha contestato la valutazione sulla gravità indiziaria, basata su un esiguo numero di conversazioni intercettate nelle quali terzi facevano riferimento a un soggetto induttivamente identificato nel ricorrente, nonché l’omesso esame dell’eccezione su una conversazione incompatibile con l’assunto accusatorio. Ha inoltre censurato la ritenuta intraneità a una cosca diversa da quella per cui era intervenuta condanna e la partecipazione associativa con ruolo apicale, con le conseguenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di persona ultrasettantenne.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondato l’unico motivo, giudicato genericamente formulato rispetto al quadro argomentativo dell’ordinanza impugnata, esente dai dedotti vizi. Ha ribadito il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, il controllo di legittimità sulla motivazione del riesame riguarda la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, restando estraneo al giudizio il controllo delle censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di merito.

Quanto all’eccezione sulla diversità di cosche, il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento, che ha spiegato come l’indagato, già condannato in via definitiva con pena detentiva fino al luglio 2017 e tornato in libertà, riassumesse il ruolo di referente della ‘ndrangheta nell’area meridionale della città, rapportandosi agli altri affiliati anche con ruoli apicali, come desumibile dalle conversazioni intercettate tra i sodali. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo ivi assunto, valutati insieme agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione dopo il periodo cui è riferita la condanna.

Gli ulteriori elementi valorizzati — successivi alla condanna del 2017 — hanno confermato il ruolo persistente di riferimento criminale del ricorrente, il controllo esercitato sulle attività illecite, segnatamente estorsive, e il ruolo svolto come referente per altri membri della cosca. Il Collegio di legittimità ha giudicato ragionevole la deduzione degli indizi di persistente partecipazione con ruolo apicale, respingendo la censura di assertività.

La Corte ha poi confermato la piena valenza probatoria delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie captate con intercettazioni regolarmente autorizzate, che non necessitano degli elementi di corroborazione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., salvo l’obbligo di valutarne il significato secondo criteri di linearità logica.

Il riferimento, in una conversazione del 25 gennaio 2020, a un soggetto condannato ad anni 15 di reclusione — laddove il ricorrente ha riportato una condanna ad anni 8 e mesi 8 — è stato ritenuto non decisivo, perché una congerie di altri dati convergeva nell’identificazione. La Corte ha richiamato il canone della valutazione unitaria del contesto probatorio, che impone l’esame di tutti gli elementi, non in modo parcellizzato, per ordinarli in una costruzione logica e consonante. Infine, disattesa la censura sulle esigenze cautelari, la Corte ha ribadito l’onere del ricorrente di confrontarsi con tutte le argomentazioni rilevanti del provvedimento, a pena di inammissibilità, ed è pervenuta al rigetto del ricorso con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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