Pena pecuniaria sostitutiva, condizioni economiche acquisibili d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 4556 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostituzione delle pene detentive brevi, l’art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, consentendo al giudice di determinare in maniera personalizzata il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d’ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. L’omessa indicazione di tali informazioni da parte dell’imputato non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto un onere di allegazione. Il giudice dell’appello che fondi il diniego della sostituzione sulla mancata produzione, da parte dell’imputato, di documentazione attestante la propria capacità reddituale viola l’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un acquisto di autovettura presso una concessionaria. La persona offesa, nel consegnare la precedente autovettura per la rottamazione, riceveva una dichiarazione di scarico di responsabilità civile e penale. Nei mesi seguenti riceveva richieste di copia dei propri documenti e, poi, la notifica di due verbali per violazioni del codice della strada riferiti all’autovettura che riteneva avviata alla demolizione. Presentata denuncia-querela, il Tribunale condannava il titolare dello sportello telematico dell’automobilista e il legale rappresentante della concessionaria per il falso ideologico di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen., con declaratoria di falsità della dichiarazione di vendita.
La Corte di appello confermava la condanna, rigettando la richiesta di sospensione condizionale e quella di pena sostitutiva, sul presupposto della mancata produzione di documentazione idonea ad attestare la capacità reddituale. Il ricorrente deduceva quattro motivi, tra cui la mancanza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al titolare dello sportello e l’erroneità del diniego della sostituzione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il vizio di mancanza della motivazione è configurabile solo quando la sentenza ometta del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all’analisi del giudice, mentre la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio. Il ricorrente, inoltre, omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale ha chiarito che il primo giudice aveva ritenuto sostanzialmente indifferente la falsità della firma, alla luce della ricostruzione attendibile della persona offesa, la quale si era attivata prontamente con la denuncia. Nel controllo di legittimità resta preclusa la rilettura degli elementi di fatto.
Il quarto motivo, esaminato con priorità per ragioni logiche, è infondato. La qualità di pubblico ufficiale è insita nel potere di autenticazione conferito dalla norma: l’art. 7 del d.l. n. 223 del 2000 consente di richiedere ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista l’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili registrati. Il titolare forma un atto pubblico nel compimento dell’intero iter che sfocia nella produzione del documento. Manifestamente infondata è anche la doglianza sulla circostanza aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod. pen., per difetto di interesse, risultando la pena calibrata sulla sanzione minima edittale del primo comma.
È inammissibile il motivo sulla sospensione condizionale: la sentenza impugnata offre congrua motivazione sul giudizio prognostico negativo, in considerazione del precedente specifico risultante dal casellario giudiziale, legato all’attività lavorativa svolta.
È invece fondato il motivo sulla pena sostitutiva. Anche dopo la revisione operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 preclude la sostituzione nei soli casi in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non siano adempiute, prescrizioni inesistenti per le pene pecuniarie. Il nuovo art. 56-quater prevede che il valore giornaliero corrisponda alla quota di reddito impiegabile, tenendo conto delle condizioni complessive dell’imputato e del suo nucleo familiare. La sentenza impugnata ha quindi violato la legge affermando che fosse onere dell’appellante fornire indicazioni sulle proprie condizioni economiche, poiché, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., il giudice può acquisire d’ufficio le informazioni necessarie.
La sentenza è pertanto annullata con rinvio limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, dinanzi ad altra sezione della Corte di appello, con rigetto nel resto.
Nota della Redazione
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