Nessuna incompatibilità del giudice del riesame e valutazione unitaria delle ordinanze (Cass. pen. Sez. III n. 8322 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del riesame che si sia già pronunciato ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. non versa in una situazione di incompatibilità a decidere nuovamente dopo l’annullamento in Cassazione, perché il giudizio cautelare non implica alcuna valutazione sul merito dell’accusa e non si connota di definitività. L’ordinanza cautelare del tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, requisito previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo per il provvedimento genetico. Le due ordinanze cautelari, quando pervengono a conclusioni sovrapponibili seguendo i medesimi passaggi argomentativi, si integrano formando un unicum, valutabile sinotticamente ai fini dell’ammissibilità e della fondatezza dei motivi. Ai fini della misura è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità, non essendo richiamato il comma 2 dell’art. 192 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato nell’ambito di un procedimento per associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione di prodotti petroliferi all’accise e all’IVA, impugnava l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare applicata dal GIP, con la quale gli erano contestati il delitto associativo e plurimi reati fine.
Dinanzi alla Cassazione eccepiva l’assenza di gravi indizi, l’incompatibilità dei giudici del riesame già pronunciatisi ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., l’indebito ricorso al sistema del copia/incolla tra ordinanza genetica e ordinanza impugnata, nonché travisamento dei fatti e omessa valutazione di elementi decisivi. Sosteneva in particolare di essere un mero autista dipendente, estraneo al sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione dichiara il ricorso inammissibile per genericità, muovendo dalla preliminare questione di incompatibilità. Richiamando la Corte cost. n. 91 del 2023, il Collegio osserva che incompatibile è soltanto il giudice chiamato a pronunciarsi sul merito dell’accusa: solo la decisione sul merito non può essere o apparire condizionata dalla tendenza a confermare una decisione già presa. Il giudizio cautelare espresso all’esito della domanda di riesame non implica alcuna valutazione sul merito, risolvendosi in una ricognizione degli elementi che supportano i gravi indizi e le esigenze cautelari. La lettera dell’art. 623, comma 1, cod. proc. pen. conferma la soluzione: la prescrizione del giudice diverso compare alla lettera d) per la sentenza annullata e non alla lettera a) per l’ordinanza. Le misure cautelari reali, si aggiunge, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza. La doglianza è dunque manifestamente infondata.
Quanto al copia/incolla, la Corte ribadisce che l’ordinanza del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari: il requisito dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. riguarda solo la decisione adottata inaudita altera parte. Nel caso concreto la censura è inoltre generica, perché non indica quali parti sarebbero state copiate né la loro incidenza sul tessuto motivazionale.
Il Collegio ricostruisce poi il meccanismo fraudolento, basato sull’interposizione di una impresa cartiera fra il fornitore del carburante e i reali acquirenti, su e-DAS artefatti e su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con sottrazione all’accise agevolata e all’IVA. Richiama la giurisprudenza sul rapporto tra ordinanza genetica e ordinanza del riesame, che formano un unicum, e sul delitto di cui all’art. 40 d.lgs. n. 504/1995, permanente e a condotta libera.
Nel merito della posizione del ricorrente, la lettura sinottica delle due ordinanze evidenzia un ruolo tutt’altro che subalterno, nonostante la formale posizione di autista: contatti con i correi anche fuori servizio, operazioni di travaso e miscelazione, trasporti con documenti difformi dalle destinazioni reali. La motivazione, ampia e convergente, non è adeguatamente contrastata. La Corte ricorda infine che i gravi indizi non coincidono con lo scenario probatorio del giudizio finale e che anche il coinvolgimento in un solo reato fine può integrare la partecipazione associativa. All’inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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