Tentata estorsione aggravata e determinazione della pena per il delitto tentato circostanziato (Cass. pen. Sez. 2 n. 7686 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per la determinazione della pena per il delitto tentato aggravato (c.d. tentativo “circostanziato”), il giudice deve individuare preliminarmente la cornice edittale della fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nel caso concreto. Su tale cornice deve quindi applicare la diminuente del tentativo ex art. 56 cod. pen., ottenendo la cornice edittale del delitto tentato e circostanziato, entro la quale commisurare la pena in concreto, specificando la pena base e gli aumenti per ciascuna circostanza aggravante.

Il Fatto

La Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Sesta Sezione penale, ha assolto l’imputato dal reato di partecipazione a associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A), ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e ha rideterminato la pena per il residuo reato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo B). La difesa ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, al trattamento sanzionatorio e alla disparità di trattamento rispetto al coimputato.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato inammissibile il motivo volto a contestare la ricorrenza della circostanza aggravante del “metodo mafioso”, poiché la sua sussistenza era già stata affermata con la sentenza rescindente e non poteva più essere rimessa in discussione in sede di rinvio.

La Corte ha invece accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, richiamando il principio per cui, nel delitto tentato aggravato, la pena va determinata applicando la diminuente del tentativo alla cornice edittale del reato consumato e circostanziato. La sentenza impugnata, pur menzionando una “pena base per il reato di tentata estorsione”, non aveva seguito tali criteri, omettendo di specificare la pena base e gli aumenti applicati per le circostanze.

La Corte ha inoltre rilevato il vizio di motivazione per il mancato esame della richiesta di attenuanti generiche, la cui rivalutazione era stata espressamente consentita dalla sentenza di annullamento; e ha ritenuto carente la motivazione sulla differenza di trattamento rispetto al coimputato, la cui posizione, a seguito dell’assoluzione dal reato associativo, era divenuta sostanzialmente assimilabile a quella dell’imputato.

È stato infine dichiarato inammissibile il motivo concernente la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità, non essendo stata la questione mai dedotta nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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