Motivazione apparente e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 1961 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità, non assolvendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Il giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, fondato su aspetti soggettivi della personalità dell’imputato e non sulla sola astratta gravità del reato, integra un accertamento tipicamente di merito che non scade nell’illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 09.05.2024, ha confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen., il secondo concernente il mancato riconoscimento della condizione di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., delle attenuanti generiche, della conversione delle pene detentive e l’esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen. Il motivo è fondato su argomentazioni che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. Tali censure devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il motivo è altresì manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen..
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
La Corte rileva poi come la motivazione abbia posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen., della mancata esclusione della recidiva e del diniego di conversione delle pene detentive argomentazioni logiche e ineccepibili. L’imputato non è pervenuto ad alcun segnale di resipiscenza né di comprensione del disvalore della propria condotta, e il suo atteggiamento appare riconducibile all’assunzione di alcol e alla sua indole violenta, desumibile dalle condanne penali già riportate.
Il giudice di merito ha così espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati: giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione non si esaurisce nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamina l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato, evidenziando gli aspetti soggettivi della personalità che ne hanno orientato la decisione. Il secondo motivo è inoltre generico, non indicando gli specifici punti della sentenza oggetto di censura.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 339 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso