Morte dell’imputato in Cassazione: annullamento senza rinvio e inammissibilità del coimputato (Cass. pen. Sez. II n. 9273 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato, con enunciazione della causale nel dispositivo: il rapporto processuale è esaurito e resta preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., salvo che dal testo del provvedimento impugnato emerga l’evidenza di una delle situazioni ivi previste. La speciale attenuante della collaborazione prevista dall’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. non richiede la formale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., ma esige che dagli atti emergano elementi certi e univoci comprovanti che il reato sia stato commesso “in fatto” con le condizioni dell’art. 416-bis cod. pen. o per agevolare l’attività del sodalizio mafioso. Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, è sottratto al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati, in esito a giudizio abbreviato e poi in appello, per una rapina aggravata commessa nel 2012 e, per uno solo di essi, per la detenzione e porto di arma comune da sparo clandestina. La Corte di appello aveva confermato il giudizio di responsabilità e rideterminato la pena, escludendo la recidiva per uno dei condannati.

Proponevano ricorso per cassazione entrambi, con distinti motivi: per un imputato si censurava il mancato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione, il giudizio di equivalenza tra generiche e aggravanti, la dosimetria e la mancata declaratoria di prescrizione di un reato; per l’altro si contestava la valutazione della chiamata in correità, la ritenuta ricorrenza delle aggravanti e il diniego delle attenuanti generiche. Nelle more del giudizio di legittimità interveniva la morte di uno dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse del primo imputato. Quanto al primo motivo, ha ricordato il pacifico orientamento secondo cui la speciale attenuante contemplata dall’art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 — oggi trasfusa nell’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. — presuppone che dagli atti emergano elementi certi e univoci sulla connotazione mafiosa del reato, a nulla rilevando l’assenza di formale contestazione dell’aggravante. La sentenza impugnata aveva escluso, con motivazione puntuale, che la rapina fosse stata realizzata nell’interesse del sodalizio o con il c.d. metodo mafioso: il profitto era stato diviso solo tra i correi e il movente risiedeva in una rappresaglia di natura privata.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva argomentato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, valorizzando il numero e il peso delle aggravanti, la gravità del fatto e la natura qualificata della recidiva. Trattandosi di giudizio discrezionale e non manifestamente illogico, esso è sottratto al sindacato di legittimità. La dosimetria era stata motivata in applicazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen.

Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte di appello aveva correttamente escluso la maturazione del termine di prescrizione, sul presupposto della ricorrenza della recidiva reiterata e specifica, che risultava espressamente applicata nel dispositivo di primo grado e non esclusa.

Quanto all’impugnazione del secondo imputato, la Corte ha dato atto del suo decesso nelle more del procedimento, attestato da certificato depositato dai difensori. Il reato è pertanto estinto ai sensi dell’art. 150 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. a), cod. proc. pen. La Corte ha ribadito che la morte dell’imputato sopravvenuta al ricorso esaurisce il rapporto processuale e preclude qualsiasi pronuncia di proscioglimento nel merito, tanto più quando dal testo del provvedimento impugnato non emerga l’evidenza delle situazioni di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, mentre è stata rigettata la richiesta di rifusione delle spese della parte civile, non avendo l’impugnazione attinto il capo della responsabilità né le statuizioni risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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