Misure cautelari: riesame, sindacato di legittimità e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 33541 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è ammesso il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. L’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede specifica ed espressa risposta a ciascuna singola deduzione difensiva, quando il discorso giustificativo indichi le ragioni della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi: le argomentazioni incompatibili devono ritenersi implicitamente esaminate e disattese.

Il Fatto

Il Tribunale di L’Aquila, in qualità di giudice del riesame, confermava gli arresti domiciliari disposti nei confronti dell’indagata in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’indagata, che si trovava nell’abitazione per svolgere faccende domestiche, proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: insussistenza dei gravi indizi, assenza di esigenze cautelari e difetto di motivazione del tribunale del riesame sulle deduzioni difensive.

Nelle more, secondo quanto rappresentato dalla difesa in memoria, l’indagata era stata condannata per direttissima e la custodia cautelare era stata sostituita dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dalla regola secondo cui, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari, il controllo sulla motivazione del riesame non può trasformarsi in una nuova valutazione del compendio indiziario. Richiamando Sez. VI n. 27866 del 2019, la Corte ribadisce che è sindacabile solo l’adeguatezza logica delle ragioni del giudice di merito, non la diversa lettura delle risultanze già esaminate.

Il primo motivo è giudicato generico, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta completa e logica. Il riesame aveva ricostruito l’intervento conseguente alla segnalazione di un “via vai” di persone, la presenza di un assuntore fermo fuori dell’appartamento, il bilancino di precisione e gli incarti di cellophane visti sul tavolo, il rinvenimento di sostanza stupefacente, denaro e di un monitor collegato a telecamere esterne. Poiché nell’immobile erano presenti solo le due donne e una dormiva, i giudici avevano inferito, linearmente, che l’indagata non potesse che essere dedita all’attività di cessione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: le esigenze cautelari risultano argomentate anche sotto i profili dell’adeguatezza e della proporzionalità, in ragione dell’attività di spaccio domiciliare e dei plurimi precedenti specifici, oltre che per evasione.

Quanto al terzo motivo, la Corte richiama Sez. I n. 37588 del 2014: l’obbligo di motivazione non esige risposta espressa a ogni singola osservazione, se il discorso giustificativo indica le ragioni della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi; le argomentazioni incompatibili si intendono implicitamente disattese, con esclusione del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ciò è accaduto nel caso di specie. I motivi aggiunti, reiterativi, sono anch’essi inammissibili, con condanna alle spese e versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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