Inammissibili le censure su fatto e prove se la motivazione è coerente (Cass. pen. Sez. VI n. 33537 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che, deducendo vizio di motivazione, sottoponga al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. L’interpretazione delle conversazioni intercettate, anche quando il linguaggio sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, salvo il travisamento della prova indicato in modo difforme da quello reale, in modo decisivo e incontestabile. In tema di stupefacenti, l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è incompatibile con l’attività di spaccio non occasionale ma continuativa, ma è esclusa dal rilevante quantitativo trattato. La qualità e la quantità del principio attivo possono desumersi anche da fonti di prova diverse dalla perizia. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19/12/2024, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 12/09/2023, riducendo la pena e confermando nel resto la condanna del ricorrente per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in concorso ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità associativa e sull’affectio societatis; violazione di legge e vizio di motivazione sugli episodi di cessione, in assenza di sequestri e di riscontri sul peso; mancata riqualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità di tutti i motivi, rilevando che essi miravano a sottoporre al giudizio di legittimità profili di ricostruzione del fatto e di valutazione probatoria riservati al giudice di merito.

Sui primi due motivi, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata contiene una disamina attenta delle risultanze istruttorie e delle modalità che hanno consentito di accertare l’utilizzo esclusivo dell’utenza telefonica da parte del ricorrente. Il principio richiamato è quello secondo cui esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, non potendo integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

La Corte ha poi precisato che in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione dell’intercettazione diversa da quella del giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, richiamando Sez. 3 n. 6722 del 2017 e Sez. 5 n. 7465 del 2013, e che l’interpretazione delle conversazioni intercettate, anche con linguaggio criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito secondo Sez. U n. 22741 del 2015. Le censure generiche sull’illogicità dell’interpretazione sono pertanto inammissibili.

Quanto al terzo motivo, i giudici di merito hanno fornito esauriente giustificazione del diniego di riqualificazione ai sensi del comma quinto dell’art. 73, basata sul dato ponderale delle operazioni e su importi elevati. Fermo il principio per cui la lieve entità non è incompatibile con l’attività di spaccio continuativa, la Corte ha ribadito che qualità e quantità del principio attivo possono desumersi da altre fonti di prova, richiamando Sez. 4 n. 22238 del 2014 e Sez. 3 n. 15137 del 2019, e che nella specie l’esclusione della lievità è ancorata al rilevante quantitativo trattato.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha correttamente evidenziato la rilevanza del contributo offerto dal ricorrente e l’assenza di elementi di segno positivo. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di tali elementi, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza, come ribadito da Sez. 1 n. 39566 del 2017. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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